Archivio mensile Aprile 24, 2023

REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di cittadinanza non viene cancellato: cambierà nome e tra il 2023 e il 2024 verrà sostituito da tre differenti misure.

Il primo criterio con cui verrà effettuata la stretta è quello di tipo economico. Con la riforma del Reddito di cittadinanza, infatti, viene abbassata la soglia Isee entro cui stare per poter accedere alle forme di sostegno al reddito.

Nel dettaglio, ai nuclei familiare in cui c’è almeno un minore, un disabile (o percettore di assegno d’invalidità) o un ultrasessantenne, il limite Isee passa da 9.360 a 7.200 euro.

Per cui vengono esclusi dalla Gil, tutti coloro che hanno un Isee superiore a 7.200 euro, i quali fino a oggi hanno potuto godere del Reddito di cittadinanza laddove l’attestazione risultasse inferiore a 9.360 euro.

Pertanto, il Reddito di cittadinanza nel 2023 verrà tolto dopo 7 mesi alle famiglie in cui non ci sono minori, disabili oppure over 60. Tuttavia, alla scadenza del Rdc per alcuni degli attuali percettori ci sarà la possibilità di accedere a una misura transitoria, in vigore fino al 31 dicembre 2023, che garantirà – in presenza di determinate condizioni – gli stessi importi oggi riconosciuti.

Tale misura si chiama Prestazione per l’accompagnamento al lavoro, la potranno richiedere solamente quei componenti del nucleo familiare che hanno già firmato il patto per il lavoro presso il centro per l’impiego e sono impegnati in una politica attiva.

Vengono resi più severi gli obblighi, nel caso della Garanzia per l’attivazione lavorativa, viene stabilito che vi possono accedere solamente coloro che hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione. Quindi, prima ci si impegna nel prendere parte a un percorso di ricerca di un lavoro, che può prevedere anche un periodo di formazione, e poi si riceve l’assegno richiesto.

Obblighi più severi anche per chi prende la Garanzia per l’inclusione, i quali verranno prima valutati dai servizi sociali.

Per i componenti occupabili vi sarà poi la presa in carico presso il centro per l’impiego, con l’obbligo di accettare anche la prima offerta di lavoro (indipendentemente da dove è dislocata la sede d’impiego).

ROTTAMAZIONE QUATER

I termini inizialmente previsti per la rottamazione quater sono slittati.

Il 21 aprile il Mef con un comunicato stampa ha reso noto che il termine per presentare l’istanza di adesione alla rottamazione quater passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione infatti dovrà provvedere a inviare una comunicazione sull’esito dell’istanza entro il 30 settembre 2023.

Infine, cambia il termine per il pagamento della prima rata della rottamazione quater, o rata unica per chi non ha chiesto la rateizzazione. Lo stesso è ora fissato al 31 ottobre 2023.

Cosa cambia con lo slittamento dei termini della rottamazione quater?

La nota negativa dei nuovi termini è determinata dal fatto che per coloro che speravano, di ottenere la sospensione del fermo amministrativo sul veicolo, dovranno attendere i nuovi termini.

In particolare dovranno attendere di ottenere dall’Agenzia entrate – Riscossione la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione
agevolata, in questo caso pagando prima della scadenza del termine si ottiene comunque l’effetto favorevole di sospensione.

LIMITE CONTANTI, CONTI CORRENTI E LIBRETTI

Il limite all’uso dei contanti nel 2023 è innalzato a 5.000 euro, eccezione fatta per il money transfer che è fermo al limite dei 1.000 euro.

Tale limite comporta che fino a 4.999 euro è possibile pagare liberamente in contanti.

Le sanzioni in caso di superamento sono pari a:

  • minimo 1.000 euro per le violazioni;
  • da 5.000 euro in su per le violazioni di importo superiori a 250mila euro;
  • da 3.000 a 15.000 euro per chi non comunica la violazione, pur essendo tenuto a farlo.

Tale limite dovrà essere applicato anche a libretti di deposito postali e bancari al portatore, oltre ai titoli al portatore in euro e valuta estera.

Attenzione: il limite di 3.000 euro non è valido, invece, per il money transfer, per il quale il limite rimane a 1.000 euro.

BENI CHE RIENTRANO NELL’EREDITÀ

Il patrimonio ereditario comprende i beni in possesso del defunto, si hanno quindi:

  • Beni immobili, come case e terreni;
  • beni mobili, come conti correnti e altri rapporti finanziari del defunto;
  • azioni e obbligazioni;
  • partecipazioni a quote societarie;
  • titoli al portatore di cui il defunto era titolare;
  • oggetti preziosi (ad esempio quadri e gioielli);
  • mobilia e arredamento;
  • veicoli, per i quali è necessaria però una particolare procedura.

L’eredità comprende anche i crediti del defunto, quindi:

  • I rimborsi dovuti dall’Agenzia delle entrate;
  • gli affitti percepiti dal defunto in qualità di locatore;
  • stipendi maturati e non ancora pagati;
  • straordinari non pagati;
  • bonus non pagati;
  • gratifiche professionali non ancora pagate;
  • quote di tredicesima e quattordicesima maturate durante l’anno del decesso fino alla morte del lavoratore;
  • rendite.

Sono esclusi dall’eredità:

  • I crediti percepiti dal defunto in maniera strettamente personale, come assegni di mantenimento o alimentari;
  • le pensioni di invalidità.

Esiste, poi, una serie ben più ampia di crediti che non entra nel patrimonio ereditario ma che comunque deve essere liquidata.

Si tratta di:

  • La pensione di reversibilità;
  • l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • l’indennità di anzianità;
  • il Trattamento di fine rapporto;
  • le polizze vita;
  • le polizze previdenziali e i fondi pensione.

Così come accade per i beni, anche fra i debiti vi sono alcune eccezioni che vengono escluse dal patrimonio ereditario. In particolare, non ricadono sugli eredi:

  • Mantenimento dovuto dal defunto verso l’ex coniuge o i figli;
  • debiti correlati a sanzioni amministrative, penali o multe stradali;
  • sanzioni fiscali (il debito passa agli eredi, ma le sanzioni aggiuntive per il mancato pagamento no);
  • i debiti derivanti da obbligazioni naturali (come scommesse di gioco).

BONUS ZANZARIERE 2023

Non esiste un vero e proprio bonus destinato all’acquisto delle zanzariere ma all’interno delle agevolazioni per la casa si possono far rientrare anche queste tipologie di spese con una detrazione al 50%. Solo in presenza di determinati requisiti.

È necessario che le zanzariere acquistate rispettino determinati requisiti:

  • devono avere la marchiatura CE, quindi la certificazione che il prodotto è conforme agli standard comunitari di salute e sicurezza;
  • devono avere un valore Gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo autorizzato;
  • devono proteggere una superficie vetrata (finestra, porta vetrata) comunque esposta (anche a nord);
  • devono essere fissate in modo stabile;
  • devono essere applicate all’esterno della finestra, all’interno o integrata nell’infisso;
  • devono essere regolabili, per permettere all’utente di gestirle in funzione della radiazione solare (alzare/abbassare, aprire/chiudere).

Qualora la zanzariera soddisfi i requisiti di cui sopra, il contribuente ha diritto a una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta fino alla soglia massima di 60.000 euro.

Il limite massimo di spesa prevede:

  • l’acquisto e l’installazione di sistemi schermanti;
  • la rimozione di eventuali sistemi preesistenti;
  • altre opere accessorie;
  • l’onorario del professionista incaricato per la comunicazione ENEA.

Il contribuente recupera la detrazione tramite dieci quote annuali di pari importo.

Può richiedere bonus zanzariere chiunque abbia un diritto di godimento reale sull’immobile, che si tratti di abitazioni private, locali commerciali o produttivi. Quindi, se persone fisiche assoggettate all’Irpef, i destinatari della detrazione sono:

  • proprietario;
  • nudo proprietario;
  • usufrutto o altro diritto reale;
  • affittuario;
  • comodatario;
  • condomini per le parti comuni.

I soggetti giuridici invece recuperano la detrazione dall’Ires, e sono:

  • imprese;
  • chi utilizza l’immobile per l’esercizio dell’attività professionale;
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che versano l’IRES;
  • Case popolari e gli enti con le stesse finalità.

I lavori vanno pagati con bonifico parlante, conservare per almeno dieci anni i seguenti documenti:

  • fatture e ricevute;
  • copia ricevuta bonifico parlante o del bonifico online;
  • certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
  • documentazione in originale inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA.

BONUS BOLLETTE

Il bonus sociale viene erogato automaticamente: è sufficiente presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ogni anno, ottenendo l’attestazione Isee.

Il bonus sociale elettrico viene erogato in base al numero di componenti del nucleo familiare indicati nella Dsu. Nel periodo che va dal primo aprile al 30 giugno del 2023 gli assegni sono i seguenti:

  • Per nuclei con 1 o 2 componenti 49,4 euro;
  • Per nuclei con 3 o 4 componenti 59,15 euro;
  • Per nuclei con più di 4 componenti 64,61 euro.

Se l’Isee è tra i 9.530 e i 15mila euro, il bonus è riconosciuto in misura ridotta: è pari all’80% dell’importo ordinario. In questo caso le cifre sono:

  • Per nuclei con 1 o 2 componenti 39,13 euro;
  • Per nuclei con 3 o 4 componenti 48,23 euro;
  • Per nuclei con più di 4 componenti 52,78 euro.

Per il gas il bonus non dipende solo dal numero di componenti del nucleo, ma anche dalla zona climatica (più fa freddo più sale il bonus) e dalla categoria d’uso associata alla fornitura.

 Per le famiglie – con Isee fino a 9.530 euro – fino a quattro componenti per uso solo di acqua calda e cottura, l’assegno vale 25,48 euro indipendentemente dalla zona.

l bonus, anche per il gas, scende in caso di Isee tra 9.530 e 15mila euro: l’importo è all’80% rispetto a quello ordinario. 

Le cifre, quindi, scendono leggermente, andando da un minimo di 9,10 euro a un massimo di 34,58 euro in base alle diverse combinazioni.

BONUS 150€

Lavoratori stagionali, collaboratori e lavoratori dello spettacolo che non hanno ancora ricevuto il bonus 150 euro in quanto la richiesta è stata bocciata dall’Inps possono iniziare a muoversi per presentare la domanda di riesame.

Il bonus 150 euro può essere ancora richiesto da coloro che appartengono a una delle seguenti categorie ma che per una serie di ragioni hanno visto respingere la prima domanda:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il limite di reddito percepito dai suddetti contratti nel 2021 non deve superare la soglia di 20.000 euro;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti. A questi viene chiesto di aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale, sia a tempo determinato che intermittente. Anche in questo caso il limite di reddito conseguito nel 2021 è pari a 20.000 euro;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel suddetto Fondo, con reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro.

Chi invece ha inviato la domanda entro la scadenza ma non ha ancora beneficiato dall’indennità a causa di un esito negativo dell’istanza, avrà tempo fino al 13 luglio 2023, per chiedere il riesame all’Inps fornendo la documentazione necessaria al buon fine della richiesta.

TREGUA FISCALE

La legge di Bilancio 2023 all’articolo 1, commi da 206 a 212, prevede la possibilità di richiedere una conciliazione agevolata.

Si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che mira ad alleggerire il carico delle corti tributarie.
A fronte della conciliazione agevolata il contribuente ottiene una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto e un’ampia rateizzazione degli importi dovuti.

L’Agenzia delle entrate con la circolare n° 9 del 19 aprile 2023 ha provveduto a fornire delucidazioni in merito a come funziona la conciliazione agevolata. Ecco i principali chiarimenti.

La prima precisazione, riguarda i termini del deposito dell’istanza per la conciliazione agevolata. Si ritiene che:

Il deposito della proposta preconcordata deve avvenire non oltre l’ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado.

Per quanto riguarda il termine iniziale, precisa la circolare 9 del 2023 che per effetto del decreto 34 del 2023 deve ritenersi che è possibile procedere se alla data del 15 febbraio 2023 risulti depositato il ricorso.

Non occorre che a tale data ci sia stata anche la costituzione in giudizio che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2023 gli atti impositivi risultino in fase di reclamo/mediazione, sarà possibile proporre istanza per la conciliazione agevolata delle liti pendenti decorsi i novanta giorni.

Se il giudizio pende davanti a un giudice di secondo grado, è necessario che al 15 febbraio 2023 sia stato già notificato il ricorso alla controparte.

in base alla legge di bilancio 2023, la conciliazione agevolata può essere richiesta esclusivamente per procedimenti pendenti in cui una delle parti sia l’Agenzia delle entrate, sono quindi esclusi atti di altri enti.
Precisa quindi l’Agenzia che devono ritenersi compresi:

  • avvisi di accertamento;
  • atti di recupero di crediti di imposta non spettanti;
  • qualunque atto di imposizione rechi una pretesa tributaria qualificata.

Sono invece escluse liti vertenti su:

  • dinieghi espressi o taciti di rimborso;
  • atti di mera riscossione;
  • atti che non recano una pretesa tributaria;
  • atti che contengono solo sanzioni.

Una volta che si è provveduto alla definizione agevolata, la prima rata, o rata unica, deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto. Le successive rate devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Ricordiamo che il numero massimo di rate è 20. Sull’importo delle rate successive sono calcolati gli interessi legali.

In caso di mancato pagamento della rata alla scadenza ed entro il termine di scadenza della rata successiva, si decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni prevista dalla legge di bilancio 2023.

DETRAZIONI ASILO NIDO 730/2023

La spesa sostenuta per l’iscrizione al nido è detraibile al 19% e fino ad un massimo di 632 euro. È questo il limite da considerare in fase di compilazione del modello 730/2023.

La detrazione della retta del nido spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta, ed entro il limite di 632 euro all’anno. Il rimborso fiscale da 730/2023 sarà quindi pari ad un massimo di 120 euro.

L’importo di spesa ammesso in detrazione fiscale è riferito a ciascuno dei figli fiscalmente a carico.

La detrazione asilo nido non è applicabile alle spese rimborsate nel corso dell’anno (2022) dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.

Bisogna ricordare che la detrazione spetta nel caso di iscrizione al nido di figli di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, senza distinzione tra asili pubblici o asili privati.

La detrazione dovrà essere divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

Al fine di ottenere la detrazione i contribuenti dovranno conservare alcuni documenti che attestino l’effettivo sostenimento delle spese sostenute tra cui le fatture, i bollettini postali o bancari e le ricevute o le quietanze di pagamento.

Questi documenti non dovranno essere allegati al modello 730/2023, ma conservati ed esibiti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

INCENTIVO CONDIZIONATORI

confermato anche per il 2023, permette di ottenere una considerevole detrazione fiscale che va dal 50 al 65%.
Legato alla stagione estiva si abbina poi un altro bonus, quello per le tende da sole, che dà diritto alla detrazione del 50% delle spese totali sostenute per l’acquisto e la messa in posa di schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti e si può richiedere entro la fine dell’anno.
Il bonus condizionatori 2023 viene erogato come credito d’imposta, scalabile dalle tasse negli anni successivi oppure cedibile a soggetti autorizzati come banche, intermediari e fornitori. Nel caso del bonus al 50%, è necessario che l’acquisto sia abbinato alla ristrutturazione della casa o a un intervento di manutenzione straordinaria senza ristrutturazione.
La detrazione del 65% è invece ottenibile nel caso di acquisti di condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza. Vedremo nel paragrafo dedicato il perché.
La detrazione viene applicata sull’acquisto dei seguenti impianti:
• climatizzatore a basso consumo energetico;
• deumidificatore d’aria;
• termopompa o pompa di calore.
Per poter beneficiare del bonus, ci sono inoltre dei requisiti generali da rispettare, ossia:
• lo stabile deve essere a norma di legge, già accatastato o in fase di accatastamento e in regola coi pagamenti;
• il pagamento dei lavori deve essere effettuato con sistemi tracciabili e documentato.
Può essere chiesto da chiunque, persona fisica o azienda, purché il detentore dell’immobile in cui viene installato.