Il neopapà non può essere licenziato, fino all’età di un anno del figlio, infatti, gode del divieto di licenziamento come la mamma, e può anche dimettersi senza preavviso e con diritto alla Naspi.
Il dlgs 105/2022 ha introduce un secondo congedo di paternità obbligatorio: dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi dopo il parto, il papà si astiene dal lavoro per 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, anche in via non continuativa.
Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo sono 20 i giorni.
Il divieto di licenziamento: in caso di fruizione di un congedo di paternità, sia il vecchio alternativo sia il nuovo obbligatorio, il divieto si applica per la durata del congedo e fino all’età di un anno del figlio, la prima novità: la tutela, già prevista per il padre fruitore del congedo di paternità alternativo, viene estesa dal dlgs 105/2022 al caso di fruizione del nuovo congedo di paternità obbligatorio.
Le dimissioni e la Naspi: per le dimissioni rassegnate durante il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto alle indennità previste per il licenziamento e, non deve dare il preavviso. Le tutele si applicano pure al padre che ha fruito del congedo di paternità.
La novità sul diritto alla Naspi in caso di dimissioni durante il divieto di licenziamento e fino a un anno del figlio.
Prima della riforma 2022, l’accesso alla Naspi era riservata, oltre che alla madre, anche al padre ma solo in caso di fruizione del “congedo di paternità alternativo”. Dal 13 agosto 2022, è riconosciuto al padre sia se ha fruito del congedo di paternità alternativo sia di quello nuovo obbligatorio (se, ovviamente, ricorrono anche tutti gli altri requisiti).
L’Inps precisa che le domande di Naspi respinte prima della circolare, possono essere oggetto di riesame su istanza di parte da presentare alla sede dell’Inps competente.
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