Il Codice civile prevede criteri da adottare per piantare gli alberi presso il proprio confine, l’Articolo 892 del Codice civile è infatti dedicato alla distanza per gli alberi e prevede il rispetto dei regolamenti, ovvero, criteri di distanza minima rispetto al confine:
- Tre metri per gli alberi ad alto fusto, come querce e pioppi.
- Due metri per le siepi di robinie.
- Un metro e mezzo per gli alberi in cui il fusto sorge a un’altezza massima di tre metri e si diffonde in rami.
- Un metro per le piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo, come le siepi di ontano e castagno.
- Mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto con altezza inferiore di due metri e mezzo.
Bisogna considerare che queste distanze massime non si applicano se il confine presenta un muro divisorio, in questo caso è sufficiente che gli alberi non lo eccedano in altezza.
Per capire quando si può richiedere al vicino di tagliare un albero, dovranno essere controllati i regolamenti locali e gli usi locali, in mancanza dei quali si può fare affidamento alle misure previste dal Codice civile.
Se l’albero è a una distanza inferiore rispetto a quella consentita è possibile chiederne la rimozione, come garantito dall’articolo 894 del Codice civile.
Oltretutto, può essere richiesta la rimozione dell’albero portatore di pollini che incrementano le reazioni allergiche del vicino.
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