Per poter sanare da soli la propria posizione regolarizzando versamenti di imposte e tributi omessi, è stato messo a disposizione uno strumento, si tratta del ravvedimento operoso: prevede il pagamento dell’imposta, del tributo o della tassa omessa a cui aggiungere sanzioni e interessi ma in forma ridotta.
La sanzione per omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo.
In base alla tempestività con cui il contribuente paga, la sanzione viene ridotta, per l’appunto beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso (introdotto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997).
Si può accedere al ravvedimento operoso, e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni, anche quando:
- la violazione è stata già constata e notificata al contribuente;
- sono già iniziate verifiche e accertamenti comunicati in modo formale al contribuente.
Per poter usufruire delle sanzioni ridotte bisogna pagare in modo spontaneo:
- l’imposta dovuta;
- gli interessi: vengono calcolati in base al tasso legale annuo dal giorno in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione ridotta.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha introdotto un’altra novità, riducendo della metà la sanzione ordinaria in caso di pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.
Quindi, i contribuenti che effettuano il versamento entro 90 giorni pagano la sanzione ridotta al 15%, un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati entro 15 giorni.
Pertanto bisogna prendere in considerazione anche gli interessi, a partire dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale è passato allo 0,01% in ragione d’anno, come definito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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