Archivio mensile Marzo 30, 2023

BOLLETTE RATEIZZABILI

Bollette di elettricità e gas rateizzabili dalle imprese fino a 36 mesi con semplificazioni e oneri a carico delle imprese. 

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio e il versamento in unica soluzione del debito residuo. Al piano dei pagamenti il fornitore avrà facoltà di applicare un tasso di interesse che però non potrà essere superiore al rendimento dei Btp.

Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:

a) rateizzare, qualora richiesto dalle imprese, l’importo eccedente l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 202;

b) riportare nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

Per ottenere la dilazione l’impresa, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore tramite pec. 

L’obbligo del fornitore di concedere la dilazione è subordinato:

▶dell’effettiva disponibilità, da parte di una compagnia assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo credito a stipulare con l’impresa che richiede la rateizzazione e nell’interesse del fornitore, una copertura assicurativa sull’intero credito;

▶all’effettivo rilascio, da parte di Sace, di una riassicurazione sulla suddetta polizza (pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, per effetto dell’inadempimento delle imprese clienti, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione).

Pertanto i fornitori potranno richiedere finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia Sace purché e si impegnino a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

BONUS TRASPORTI 2023

Il nuovo bonus avrà lo stesso importo dello scorso anno, ovvero 60 euro.

Ma rispetto al 2022 ci sono dei cambiamenti sull’agevolazione, ovvero i requisiti per avere diritto al bonus: rispetto alla versione precedente.

Il buono contiene il nominativo del beneficiario e si può usare per l’acquisto di un solo abbonamento.

Non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva al fine del computo del valore dell’indicatore Isee.

Per la misura sono stati stanziati 100 milioni di euro.

Il buono si può utilizzare per l’acquisto, durante tutto il 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, anche per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

E’ riconosciuto in favore di chi nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.

Una enorme differenza rispetto a prima, che poteva essere richiesto dai contribuenti con redditi
Bisognerà, attendere ancora un mese per la richiesta del bonus.

MUTUO, IN CASO DI DECESSO COSA E’ PREVISTO DALLA LEGGE?

Se il mutuo è stato sottoscritto da una persona, il debito residuo viene trasferito agli eredi. Questi ultimi diventano quindi responsabili del pagamento delle rate rimanenti fino all’estinzione del debito.

▶Mutuo cointestato e morte di un cointestatario: rappresenta una forma di finanziamento che coinvolge due o più persone. In caso di morte di uno dei cointestatari, il debito residuo del mutuo viene trasferito all’altro cointestatario.

Il trasferimento del debito residuo all’altro cointestatario avviene automaticamente, senza necessità di alcuna formalità aggiuntiva, pertanto, è importante sottolineare che la morte di uno dei cointestatari può avere implicazioni fiscali per l’altro coniuge e per gli eredi del defunto.

▶Assicurazione mutuo in caso di morte: prevede la copertura del debito residuo del mutuo in caso di morte dell’intestatario, un’opzione disponibile per coloro che stanno pianificando di acquistare una casa tramite un mutuo. In sintesi, si tratta di una polizza di assicurazione sulla vita che fornisce una copertura finanziaria in caso di morte dell’intestatario del mutuo.

▶Accollo del mutuo in caso di decesso: gli eredi diventano responsabili del pagamento delle rate del mutuo rimanenti, fino all’estinzione totale del debito.

L’accollo del mutuo è una procedura che consente ad un’altra persona di subentrare nell’obbligo di pagare il debito residuo del mutuo ed è regolato dall’art.1273 del Codice civile, chi subentra diventa il nuovo debitore e si assume l’obbligo di pagare le rate.

▶Estinzione anticipata del mutuo da parte dell’erede: se il mutuatario potrebbe ha già sottoscritto una polizza sulla vita collegata al mutuo, l’estinzione anticipata del debito può avvenire automaticamente.

Se gli eredi dispongono della liquidità necessaria, possono saldare il debito residuo e liberarsi del mutuo.

▶Se l’erede rinuncia all’eredità? ovvero decide di non accettare la successione del defunto, il mutuo in corso rimane di competenza dell’istituto di credito, la banca avrà l’opzione di rivolgersi ad altri eredi, se presenti, o a eventuali legatari o testamentari per richiedere il pagamento delle rate residue.

Se non vi sono altre parti, la banca può procedere alla vendita dell’immobile per recuperare il capitale ancora dovuto.

La rinuncia all’eredità deve essere fatta in modo esplicito e formale, mediante una dichiarazione scritta presentata al tribunale competente entro 10 anni dal giorno della morte del defunto.

▶Successione del mutuo: è il processo attraverso il quale il debito residuo del mutuo viene trasmesso agli eredi del mutuatario deceduto, però è necessario seguire alcune procedure specifiche, che variano a seconda della situazione individuale.

E’ importante sapere che la successione del mutuo si svolge insieme alla successione dell’intero patrimonio del defunto, che deve essere oggetto di una specifica procedura di eredità.

▶Detrazione interessi mutuo eredi: si può usufruire della detrazione degli interessi passivi sostenuti, purché l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.

Le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge.

▶La detrazione spetta solo per gli interessi passivi e i relativi oneri accessori e non per la quota capitale del mutuo. Inoltre, il limite massimo di detrazione fiscale è pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, fino a un massimo di 4mila euro.

Indicando gli interessi passivi sostenuti nella propria dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello 730 o il modello redditi PF. 

DETRAZIONI FIGLI A CARICO 2023

L’entrata in vigore dell’assegno unico ha cambiato il sostegno economico alle famiglie, perché assorbe parte delle prestazioni erogate a favore dei nuclei familiari.

Pertanto, per le detrazioni per i figli a carico non ci sarà una cancellazione, ma una ridefinizione, seguendo dei nuovi parametri che hanno come obiettivo, includere le famiglie altrimenti escluse dai sostegni.

Le detrazioni per i figli a carico rimangono in vigore per i nuclei familiari con figli di età superiore a 21 anni, i parametri importanti da prendere in considerazione sono l’età e il reddito del figlio.

I figli infatti sono considerati fiscalmente a carico quando:

  • hanno meno di 24 anni e producono reddito pari o inferiore 4.000 euro nel periodo d’imposta di riferimento;
  • superati i 24 anni, producono reddito pari o inferiore a 2.840,51 euro (stessa soglia prevista per gli altri familiari a carico).

Cambiano le regole per le famiglie numerose, cioè con oltre quattro figli a carico, per le quali attualmente è prevista un’ulteriore detrazione di 1.200 euro, come previsto dal comma 1-bis dell’articolo 1 del TUIR.

Il decreto sull’assegno unico va ad abrogare, dal 1° marzo 2022, il suddetto comma, cancellando quindi questa detrazione.

CARTELLE ESATTORIALI

Il Fisco cancella alcuni debiti, vecchi e nella maggior parte dei casi difficilmente recuperabili. Debiti iscritti a ruolo tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015, per il Fisco, riscuotere questi debiti costerebbe più del debito stesso e, quindi, tanto vale fare pulizia tra le cartelle da riscuotere.

Per queste cartelle esattoriali la cancellazione è automatica e non serve nessuna richiesta.

Pertanto, non tutte sono ammesse nello stralcio. Le multe ad esempio sono escluse.

Anche i debiti nei confronti dei Comuni potrebbero non essere inclusi, anche se di importo inferiore ai 1.000 euro.

Invece l’iscrizione a ruolo è determinante per lo stralcio.

Anche se un debito riguarda, ad esempio, un periodo anteriore il 2015 ma l’iscrizione a ruolo è successiva, la cartella non rientra nello stralcio.
Allora come deve comportarsi il cittadino nei confronti di queste cartelle?

Il dubbio che sorge è quello se aderire o meno alla rottamazione per alcune cartelle esattoriali di importo inferiore ai 1.000 euro

La soluzione però è più semplice. L’adesione alla rottamazione ha una data di scadenza fissata al 30 aprile 2023 (data che molto probabilmente slitterà al 2 maggio visto che il 30 aprile cade di domenica e il 1 maggio è un giorno festivo).

Il decreto Milleproroghe ha allungato i termini con i quali i Comuni possono deliberare l’adesione, le quali, poi, saranno cancellate in automatico entro il 30 aprile 2023.

Ovvero entro la data di scadenza della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata. 

Basterà controllare la propria situazione debitoria sul sito dell’Agenzia delle Entrate e per tutte le cartelle che negli ultimi giorni di aprile non saranno stata cancellate automaticamente si potrà chiedere l’adesione alla rottamazione

BONUS GAS E LUCE

Con il nuovo decreto bollette il governo Meloni rinnova gli aiuti.

Confermato, il bonus gas e luce per le famiglie meno abbienti, che copre quasi tutti gli aumenti in bolletta dell’ultimo anno e mezzo.

La platea di beneficiari, comprende i nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro.

Il bonus bollette spetta in condizioni di disagio economico o in baso di famiglie numerose, nello specifico:

  • un Isee fino a 12mila euro nel 2022, e di 15mila euro nel 2023;
  • famiglie con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e Isee non superiore a 20.000 euro;
  • titolari di reddito o pensione di cittadinanza.

Per chi ha un Isee familiare tra 9.530 e 15.000 euro, con meno di 4 figli, lo sconto per il 2023 è riconosciuto all’80%.

Arriva poi dal primo ottobre e fino a fine anno un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento a ciascun dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, da elargire nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi una certa soglia, ancora da stabilire.

SCADENZE FISCALI APRILE 2023

▶3 aprile 2023: Bonus chef

Entro le ore 15:00 del 3 aprile sarà possibile presentare domanda per richiedere l’agevolazione riservata ai cuochi professionisti impiegati sia come lavoratori autonomi (titolari di Partita Iva), sia come lavoratori dipendenti, presso ristoranti e alberghi, si tratta di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale riguardanti l’attività svolta.

▶10 aprile 2023: Versamento contributi INPS lavoro domestico

I datori di lavoro sono obbligati ad adempiere al versamento dei contributi trimestrali dovuti all’INPS per avere alle proprie dipendenze personale addetto ai servizi familiari e domiciliari: collaboratori domestici, colf badanti, baby sitter.

▶11 aprile 2023: domanda 5 per mille associazioni sportive dilettantistiche e Onlus

La domanda va presentata dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale della attività sportive dilettantistico tenuto presso il Dipartimento dello Sport disciplinate dall’articolo 1, comma 1, lettera e dall’articolo 6 DPCM 23 luglio 2020.

Sempre entro la data dell’11 aprile 2023, le Onlus (iscritte all’Anagrafe Onlus) devono presentare telematicamente domanda di accreditamento per il 2023 all’Agenzia delle Entrate per accedere alla ripartizione del contributo del 5 per mille.

▶17 aprile 2023: versamento saldo IVA 2022 e liquidazione

In tale data è previsto:

  • il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sugli importi pagati ai dipendenti nel mese precedente, in relazione ad aumenti della produttività, di efficienza e innovazione, oltre che redditività;
  • Il versamento e la liquidazione dell’IVA riferita al mese precedente, al secondo mese precedente, dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissioni dei pagamenti”;
  • Il versamento in un’unica soluzione dell’addizionale comunale e regionale all’Irpef trattenuta a pensionati e lavoratori dipendenti;
  • Il versamento tramite F24 dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • Il versamento dell’addizionale sui compensi a titolo di Stock option e Bonus;
  • Il versamento mensile dell’imposta sulle transazioni finanziarie (TOBIN TAX);
  • Il versamento ritenute alla fonte operate nel mese precedente su redditi di capitali diversi, derivanti da riscatti di polizze vita, da perdita di avviamento commerciale. Su premi e vincite, cessioni titoli e valute, su interessi e redditi di capitale vari e rendite AVS;
  • Versamento tramite modello F24 della seconda rata saldo Iva 2022 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dell’interesse dello 0,33%.

▶20 aprile 2023: invio dichiarazione trimestrale IVA, comunicazione canone TV

In più è previsto l’inoltro all’Agenzia delle Entrate delle informazioni legate al canone TV del mese precedente, nonché la comunicazione mensile da parte delle agenzie di somministrazione del lavoro di tutti i rapporti instaurati, prorogati, cessati e trasformati con i lavoratori.

▶30 aprile 2023: dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa, domanda di adesione alla rottamazione Quater

A tal proposito ricordiamo che la Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023 va ad interessare i carichi affidati all’agente della riscossione da inizio 2020 fino al 30 giugno 2022. L’esito della domanda e i relativi importi spettanti saranno comunicati dall’Ente entro e non oltre il prossimo 30 giugno 2023.

BONUS RISTRUTTURAZIONE

Cambiare gli infissi usando il Bonus ristrutturazione.

Consiste nella detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro.

Il bonus si recupera come detrazione in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi.

Non sono più ammessi sconti in fattura e cessione del credito.

Confermato invece il Bonus Mobili abbinabile ai lavori di ristrutturazione.

Bonus Sicurezza 2023, per poter avere tale agevolazione è necessario installare sistemi attivi e passivi che migliorano la sicurezza dell’immobile.

Rientrano in tale categoria non solo portoni e infissi con vetri antisfondamento, ma anche impianti di allarme e video-sorveglianza, inferriate, persiane, tapparelle di sicurezza. La detrazione può essere utilizzata anche per la sostituzione di un impianto di sicurezza già esistente.

Il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà farsi carico di conservare una serie di documenti:

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento”
  • l’asseverazione;
  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ma questo documento non serve nel caso della singola unità immobiliare;
  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevute dei bonifici;
  • stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

730 / 2023

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi 2023? 

Pertanto, bisogna fare una distinzione: il modello 730 viene usato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, mentre i titolari di partita Iva usano il modello Redditi Pf.

Con entrambi è possibile richiedere le detrazioni fiscali riconosciute dalla legge, da quelle spese sanitarie a quelle per i figli a carico.

L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi riguarda i seguenti soggetti:

  • titolari di partita Iva anche se nell’anno di riferimento non hanno prodotto redditi;
  • soggetti che nel corso dell’anno hanno avuto più di un datore di lavoro, che hanno ricevuto più certificazioni uniche e per i quali l’imposta dovuta è superiore a 10,33 euro;
  • lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS (come la disoccupazione) o da altri enti sulle quali non sono state applicate ritenute;
  • lavoratori domestici (colf, badanti e babysitter);
  • lavoratori ai quali sono state erogate detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito non dovute, come nel caso del bonus Renzi di 80 euro;
  • contribuenti che hanno percepito redditi da tassare con imposta sostitutiva;
  • contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata corrisposti da soggetti non tenuti ad applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  • contribuenti che non hanno pagato nel corso dell’anno le addizionali Irpef comunali e regionali, che verranno quindi calcolate con la dichiarazione dei redditi.
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
  • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che intendono fruire della tassazione sostitutiva sui compensi percepiti da lezioni private e ripetizioni, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023.

Modello Redditi Pf da tutti i contribuenti che nel corso dell’anno 2022 hanno percepito:

  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società
  • residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.

NUOVO BONUS FAMIGLIE

 Il governo Meloni rinnoverà parte degli aiuti sulle tariffe di luce e gas.

A ottobre, entrerà in vigore il nuovo bonus famiglie, che legherà le tariffe ai consumi, premiando chi riuscirà a risparmiare.

Anche questa volta le misure introdotte dal governo saranno trimestrali.

Verrà stabilita una fascia di consumo standardizzata, su cui si applicherà un prezzo calmierato. Il livello di questo limite deve ancora essere definito.

Sopra il tetto, salendo i consumi, cresce il prezzo.

Il bonus sarebbe una sorta di meccanismo a soglie, l’idea è di far partire questo nuovo modello dal primo ottobre e sperimentarlo almeno fino a dicembre.

L’intenzione è quella di premiare chi riesce a tagliare i consumi.

Diverso sembra il discorso per le bollette del gas, dovrebbero, essere confermati gli sconti odierni, sia l’Iva al 5% fino a giugno che l’azzeramento degli oneri impropri.

Altro discorso è quello relativo alle imprese: il credito d’imposta fino al 45% su gas e luce verrà confermato.