Dal 28 febbraio saranno operative le nuove regole per i processi di separazione e divorzio, tra le novità più importati, la possibilità di proporre con lo stesso atto davanti allo stesso giudice la domanda di separazione giudiziale ed il divorzio contenzioso.
Non ci sarà più la struttura bifasica del procedimento, prima davanti al Presidente e poi al Giudice istruttore.
La competenza per territorio sarà quella del Tribunale di residenza del minore, e in mancanza di figli minori, quella del convenuto.
L’udienza di comparizione dovrà essere fissata entro novanta giorni dal deposito del ricorso. In presenza di figli, che saranno sempre ascoltati, viene introdotto l’onere dei genitori di descrivere compiutamente le attività quotidiane che impegnano i minori, per consentire al giudice di decidere al meglio su affidamento e diritto di visita.
Altra novità, è la possibilità per il giudice di sanzionare il genitore che pur accettando il piano genitoriale proposto, non lo rispetta nei tempi e nelle modalità.
Pertanto, oltre alla denuncia dei redditi, le parti dovranno anche depositare la documentazione sulle proprietà di immobili e veicoli, quote sociali, estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Potrà essere condannata al risarcimento la parte che omette di presentare al giudice le proprie reali condizioni economiche, al fine di pagare un contributo di mantenimento inferiore.
In merito al divorzio, la domanda di scioglimento del matrimonio potrà essere proposta sin dall’atto introduttivo della separazione, in modo da concentrare gli sforzi probatori in un’unica attività istruttoria.