Il collocamento obbligatorio ha l’obiettivo di favorire l’occupazione di lavoratori con determinati livelli di disabilità che, altrimenti, correrebbero il rischio di incontrare difficoltà di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.
La normativa impone alle aziende con almeno 15 dipendenti di avere in organico un numero di lavoratori con disabilità variabile in funzione degli occupati:
- da 15 a 35 dipendenti, un’assunzione obbligatoria;
- da 36 a 50 dipendenti, due assunzioni obbligatorie;
- da 51 dipendenti in poi, assunzioni obbligatorie pari al 7% dei lavoratori occupati.
Il datore di lavoro con più di 35 dipendenti può chiedere l’esonero parziale dall’obbligo di assumere lavoratori disabili quando non è possibile adibire gli stessi a mansioni compatibili con le loro condizioni e capacità lavorative.
La misura percentuale massima di esonero è pari al 60% della quota di riserva (80% per le realtà operanti nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato).
La richiesta di esonero dev’essere presentata al servizio per il collocamento dei disabili della zona in cui insiste la sede legale dell’azienda.
Il medesimo criterio dev’essere rispettato anche nelle ipotesi in cui la procedura interessi unità produttive dislocate su più territori.
Nella domanda è necessario riportare:
- gli elementi identificativi del datore di lavoro;
- il numero di dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero;
- le caratteristiche dell’attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l’inserimento del personale disabile;
- la consistenza di un eventuale lavoro esterno o articolato su turni.
Contemporaneamente alla presentazione della domanda, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, pari a 39,21 euro dal 1° gennaio.
Il contributo dev’essere versato per ogni disabile non occupato e per tutti i giorni lavorativi:
- 5 giorni in caso di settimana corta;
- 6 giorni per settimana, se il sabato è considerato lavorativo.
Se l’azienda omette di versare il contributo esonerativo o lo versa in parte, il Servizio competente diffida il datore di lavoro assegnando un termine per l’adempimento.
Trascorso inutilmente il termine, l’Ispettorato territoriale del lavoro dispone il pagamento del contributo maggiorato a titolo di sanzione amministrativa.