Archivio mensile Febbraio 17, 2023

DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SPESE SANITARIE

Arrivata la proroga della scadenza per gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie.

A comunicare i cambiamenti è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 febbraio 2023.

Il nuovo termine, fissato al 22 febbraio, per l’invio:

  • delle spese sanitarie relative al secondo semestre 2022;
  • delle spese sanitarie di tutto il 2022 per gli ottici, «new entry» tra i soggetti obbligati.

Valido anche per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi al 2022 da parte degli ottici.

Lo scopo della proroga, è quello di acquisire informazioni il più possibile complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha anche prorogato la scadenza entro cui i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2022 per l’elaborazione del 730 precompilato 2023.

Per esercitare questa facoltà sarà possibile trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate fino al 22 febbraio 2023 oppure accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO

Anche per il 2023 è previsto il bonus elettrico per disagio fisico, per tutti i clienti affetti da grave malattia costretti ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita, a poterlo richiedere sono anche i clienti che convivono con un soggetto affetto da grave malattia.

Importante sapere che per il bonus non è necessario essere in possesso di attestazione Isee, è necessario presentare esplicita domanda presso il proprio Comune di residenza., e/o possibile chiedere l’ausilio, ad un Caf abilitato.

Pertanto è necessario essere in possesso di un certificato rilasciato dall’ASL che attesti:

  • la grave condizione di salute del soggetto;
  • il fatto che per il suo supporto vitale sia necessario l’uso di apparecchi elettromedicali;
  • il tipo di apparecchio elettromedicale utilizzato e per quante ore al giorno;
  • l’indirizzo dell’abitazione presso cui l’apparecchiatura elettromedicale è installata.

Alla domanda va allegato, inoltre, il modulo B correttamente compilato, oltre ad un documento di identità sia del richiedente che del malato.

E’ necessario, avere a disposizione anche:

  • codice POD;
  • potenza impiegata o disponibile.
    Entrambe le informazioni sono reperibili su una qualsiasi bolletta della fornitura elettrica.

Il valore del bonus viene calcolato mediante tre fattori come potenza della fornitura, tipologia di apparecchiatura elettromedicale utilizzata e tempo di utilizzo giornaliero.

L’importo è scontato direttamente sull’ammontare della bolletta, suddiviso sulle bollette dei 12 mesi. In ogni bolletta sarà presente, la parte di bonus riproporzionato al periodo di riferimento.

FONDO NUOVE COMPETENZE 2023

Il Fondo nuove competenze potrà continuare ad essere utilizzato per tutto il 2023, lo prevede un emendamento al decreto Milleproroghe in corso di conversione in legge già approvato in Commissione e in aula al Senato, il quale consente il ricorso ai finanziamenti per la riqualificazione del personale, finanziato con Fondi europei.

Percorsi di formazione utili alla riqualificazione del personale e/o alla eventuale ricollocazione dei lavoratori. La retribuzione delle ore di formazione e la relativa contribuzione sono sostenute dal Fondo.

ANPAL ha pubblicato l’Avviso pubblico che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte  delle imprese e riguarda gli accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2022, le cui domande contenenti i progetti formativi devono essere presentate entro il 28 febbraio 2023 sull’apposita piattaforma informatica.

STOP CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI

Il Superbonus110 con annessa cessione ha creato un buco nei conti dello stato enorme.

Su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali. 

Dall’entrata in vigore del decreto, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. 

Si abrogano le norme che prevedevano di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro; 
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile. 
  • Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

L’esclusione vale anche per i soggetti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, di tutta la documentazione.

FEBBRAIO, BONUS INPS 150 EURO

Come previsto dal Decreto Aiuti ter, il Bonus INPS da 150 euro è in pagamento per un’ampia platea di destinatari nel mese di febbraio 2023, ovvero:

  • titolari nel mese di novembre 2022 di NASPI, DISCOLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità;
  • beneficiari di disoccupazione agricola 2021;
  • beneficiari delle indennità COVID-19;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • lavoratori stagionali sia a tempo determinato sia intermittenti;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

 I co.co.co, gli assegnisti, i dottori di ricerca, i lavoratori a tempo determinato compresi quelli del settore agricolo, gli stagionali, i lavoratori intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, sono coloro alla quale non è previsto l’invio in automatico ma che hanno dovuto inoltrare la domanda entro il 31 gennaio. 

I titolari delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità nel mese di novembre 2022, i beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e delle indennità Covid-19, i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio, invece, riceveranno il Bonus 150 euro erogato dall’INPS in automatico.

Il bonus 150 euro ai disoccupati non coincide con il pagamento della NASpI o altro sussidio di disoccupazione eventualmente in corso, perchè si riferisce al requisito posseduto lo scorso novembre e dunque spetta anche a coloro i quali teoricamente si trovano adesso con il sussidio scaduto. 

Questi soggetti riceveranno il pagamento del bonus 150 euro entro fine febbraio con accredito sul numero di conto corrente e IBAN comunicato all’INPS.

BONUS EDICOLE 2023

Dal 15.02 al 15.03 sarà possibile presentare domanda per ottenere il bonus edicole. A chi spetta:

  • alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste,
  • è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. 

Contributo volto a favorire la trasformazione digitale, l’ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l’attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

Fino ad un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022: 

  • interventi di trasformazione digitale; 
  • interventi di ammodernamento tecnologico; 
  • fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi; 
  • attivazione di punto/i vendita addizionale/i; e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici. 

La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del 4 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: 

  • il possesso dei requisiti 
  • l’attività o le attività realizzate, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, 
  • le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate, 
  • le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevute nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, 
  • gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario. 

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda, con l’importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo. 

START UP, AIUTI A TASSO 0

Donne e giovani sotto i 36 anni, finanziamenti a tasso zero garantiti fino al 90% per le start up innovative.

Bando Smart&Start Italia gestito da Invitalia che sosterrà la nascita e la crescita delle start up, finanziando progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro.

L’obiettivo della misura è quello di realizzare politiche orientate all’innovazione del mercato del lavoro, facilitando la partecipazione, migliorando la formazione, eliminando le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali e sostenendo l’imprenditorialità femminile. 

Le agevolazioni “maggiorate” sono riservate alle start up costituite interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure da imprese in cui tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.

Per essere finanziato il progetto deve avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo ed essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things.

Per le domande non ci sono scadenze né graduatorie. Invitalia valuterà le richieste in base all’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.

Per richiedere le agevolazioni è necessario:

  • essere in possesso di una identità digitale Spid, Cns, Cie, per accedere alla piattaforma dedicata;
  • accedere all’area riservata per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e gli allegati.

NASPI DOPO LE DIMISSIONI, IN QUALI CASI?

Naspi in quattro casi: giusta causa, maternità, risoluzione consensuale e riassunzione. Facciamo chiarezza:

La Naspi non spetta dopo le dimissioni, ossia quell’atto con cui il dipendente decide di recedere unilateralmente dal contratto facendo così venire meno qualsiasi vincolo nei confronti del datore di lavoro.

Giusta causa: il caso, ad esempio, del datore di lavoro che si rende colpevole di una violazione contrattuale grave, come può essere il mancato – e ripetuto – pagamento degli stipendi, ma non basta che sussista la giusta causa per far sì che anche le dimissioni presentate siano riconosciute come tali. È richiesta, un’apposita procedura, al momento dell’invio della domanda telematica su ClicLavoro, bisogna barrare l’apposita voce “dimissioni per giusta causa”.

Maternità: dimissioni volontarie, rassegnate durante il periodo di maternità, come tale si intende quello che va dal 300° giorno precedente alla data presunta del parto al compimento del 1° anno di vita del bambino. Una tutela per coloro che decidono di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla cura del proprio figlio, riconoscendo comunque loro il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione per i periodi lavorativi avuti negli ultimi quattro anni.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: quando c’è sia la volontà del dipendente a non continuare il rapporto di lavoro che quella del datore di lavoro.

Nel dettaglio, ci riferiamo a due situazioni:

  • la prima, è quella in cui la risoluzione avviene nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro come disposto dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  • la seconda è il caso in cui la risoluzione sia consensuale in quanto il lavoratore dipendente si rifiuta di trasferirsi presso un’altra sede dell’azienda, purché questa sita a più di 50 chilometri di distanza dalla residenza del lavoratore (o raggiungibile comunque con più di 80 minuti con i mezzi pubblici).

Riassunzione: la Naspi spetta quando negli ultimi 4 anni ci siano almeno 13 settimane contributive, per la maturazione di questi requisiti si tiene anche conto di eventuali periodi lavorativi cessati in seguito a dimissioni volontarie, ma solo nel caso in cui ci sia successivamente una riassunzione e una conseguente perdita del lavoro per non volontarietà del dipendente. 

Caso particolare, dimissioni durante il periodo di prova: ai fini dell’indennità di disoccupazione, lasciare il lavoro nel periodo di prova viene considerato al pari di qualsiasi altra dimissione volontaria, e dunque non c’è possibilità di fare domanda di Naspi.

BONUS PER SETTORE AUTOTRASPORTO: VOUCHER FINO A 2.500 EURO

Dal 13 febbraio è attiva la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per richiedere il Bonus patenti giovani autotrasportatori. 

Sono stati stanziati 25,3 ML di euro per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026.

Il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto mediante l’erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e  delle abilitazioni  professionali  per  la  guida  dei  veicoli   destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il fondo ha dotazione pari:

  • a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 
  • a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il fondo sarà utilizzato per concedere: per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, un contributo, denominato ‘buono patente autotrasporto”, pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma “Buono patenti” accessibile anche tramite il sito del MEF. 

L’identità dell’utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS. 

Ciascun buono può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate che applicano una riduzione  delle spese di formazione pari  al valore  del buono stesso.
Attenzione al fatto che il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato. 

Il buono potrà essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo:

a) di una delle patenti di cui all’art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;

b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all’art. 116, comma 11, del codice della strada.
Il buono è emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Scadenza del 16 marzo 2023, data entro la quale va inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Grazie alla legge di conversione del decreto Milleproroghe, un emendamento approvato in data 7 febbraio, slitta in avanti il termine ultimo entro cui inviare la suddetta comunicazione.

L’emendamento approvato interviene sulle:

  • spese sostenute nel 2022;
  • rate residue di detrazioni non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Pertanto la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativa agli interventi eseguiti: sulle singole unità immobiliari, e sulle parti comuni degli edifici, potrà essere trasmessa all’agenzia delle Entrate invece che entro il 16 marzo, entro il 31 marzo del 2023.

Lo slittamento dei termini interessa tutte le opzioni di cessione:

  • Superbonus,
  • Bonus ristrutturazioni ordinario al 50%, 
  • Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e Bonus barriere architettoniche al 75 per cento.

E riguarda anche la scadenza per la comunicazione che gli amministratori di condominio, devono trasmettere alle Entrate, per le spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli edifici con accesso ai bonus casa. Anche in questo caso il termine per la comunicazione passa dal 16 al 31 marzo 2023.