Alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 2 dell’agenzia delle entrate diffusa nella serata di ieri e che illustra i cento commi delle sanatorie comprese nel pacchetto della tregua fiscale previsto dalla legge n. 197/2022.
Liti pendenti, un chiarimento atteso era quello sulla possibilità o meno di ricomprendere nella definizione gli atti di riscossione, si ribadisce che la condizione necessaria è quella di aver proposto ricorso entro il 1 gennaio 2023 senza che sia necessaria la costituzione in giudizio. Tale adempimento, laddove avvenuto, inciderà sulla identificazione del valore della controversia.
Ravvedimento speciale, viene confermato, in primis, che le dichiarazioni presentate entro la scadenza di 90 giorni dal termine ordinario, sono valide e dunque possono validamente innescare il ravvedimento speciale. Sugli omessi versamenti, invece, l’agenzia assume una linea rigorosa, non comprendendo nel ravvedimento tutte le violazioni rilevabili ai sensi dell’articolo 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell’articolo 54 bis del dpr n. 633 del 1972.
Potrà essere effettuata la compensazione con crediti a disposizione e viene affermato che non saranno adottati provvedimenti attuativi fermo restando che viene preannunciata l’adozione di appositi codici tributo.
Sanatoria irregolarità formali, un passaggio che riguarda la ricomprensione, nell’alveo delle violazioni sanabili, di quanto previsto dall’art. 6, comma 1 del dlgs 471/97 il che renderebbe possibile ricomprendere in tale violazione anche il tardivo invio della fattura elettronica laddove, evidentemente, tale violazione non abbia inciso sulla liquidazione o sul versamento del tributo.
Atti di accertamento, la circolare precisa che le adesioni che rientrano nella sanatoria fiscale sono quelle non perfezionatesi alla data del 1 gennaio 2023 con il pagamento delle somme dovute o della prima rata, fornendo indicazione sul fatto che laddove i contribuenti possano autoliquidare le somme dovute.
Rottamazione, è confermato che coloro che sono decaduti da precedenti rottamazioni possono rientrare nella sanatoria, dunque, laddove la rottamazione precedente sia valida e non decaduta, e dovrà seguire le regole e le scadenze vigenti.
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