ROTTAMAZIONE QUATER CARTELLE 2023

ROTTAMAZIONE QUATER CARTELLE 2023

Tutto pronto per la nuova rottamazione delle cartelle prevista dalla tregua fiscale introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

La tregua fiscale stabilita dalla legge finanziaria riguarda:

  • la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
  • lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Non rientrano nella rottamazione quater:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:
  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento.
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

La domanda di adesione alla definizione agevolata va presentata esclusivamente online usando il servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet, nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form:

  • inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione;
  • specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto;
  • il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione spiegano che il contribuente può presentare diverse domande di adesione alla definizione agevolata, in tempi diversi e sempre con le stesse modalità. Rimane tassativa la scadenza del 30 aprile entro cui inviare la domanda.

Ci sono due modi per pagare gli importi, che seguono due calendari diversi. La prima opzione prevede il pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 luglio 2023. L’alternativa è pagare a rate. Il numero massimo di rate in cui si può dilazione l’importo è 18, di conseguenza il pagamento si perfeziona in 5 anni. 

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Chi sceglie il pagamento rateizzato si vedrà applicare anche il tasso degli interessi annuo del 2% a partire dal 1° agosto 2023, e per decadere dalla definizione agevolata basta non pagare anche solo una rata, o pagarla con un ritardo superiore a 5 giorni, in tal caso, i pagamenti effettuati verranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Info sull'autore

admin administrator