Il paziente che deve sottoporsi a un determinato esame diagnostico ha alcuni diritti che possono agevolare l’iter da affrontare e che quindi è opportuno conoscere.
Se la risonanza è urgente, il medico che la prescrive, nel farlo, appone sull’impegnativa il cd. bollino verde. Si parla, in tali casi, di urgenza differibile, che dà diritto al paziente ad eseguire l’esame entro 72 ore dalla richiesta purché provveda di persona, e non telematicamente, a prenotare la risonanza entro 48 ore da quando gli è rilasciata l’impegnativa. Ogni medico di famiglia ha a disposizione solo 10 bollini per 100 assistiti e che, quindi, li dovrà dosare e utilizzare solo in caso di effettiva necessità.
Nel caso in cui l’impegnativa per fare la risonanza non sia contrassegnata dal bollino verde emerge il controverso problema dei tempi di attesa, i pazienti a tal proposito devono sapere che l’ordinamento italiano fissa un limite ben preciso per le risonanze magnetiche: quello di 60 giorni dalla prenotazione.
Se tale termine non è rispettato, il cittadino ha diritto ad ottenere la prestazione privatamente, in intramoenia, senza pagare alcun costo.
A tal fine è necessario fare espressa istanza al direttore generale dell’azienda sanitaria, il cittadino deve avere particolare cura di inserire tutti i dati necessari. oltre ai propri riferimenti anagrafici, dovrà sottolineare che gli è stata prescritta la risonanza magnetica ma che il CUP gli ha comunicato che la prenotazione non sarà possibile prima di una determinata data (da specificare), in dispregio del limite massimo di 60 giorni, proseguendo con la precisazione, che, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, l. n. 124/1998, la risonanza venga resa in regime di attività libero-professionale intramoenia.
Pertanto a quanto previsto dalla disposizione, il costo della prestazione è: “a carico dell’azienda unita’ sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unita’ sanitaria locale nel cui ambito e’ richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti, fino all’entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11.”
Importante ricordare che in alcuni casi il paziente ha diritto ad essere esonerato dal pagamento del ticket sanitario per la risonanza magnetica (così come per altri esami o visite) in particolare se si è in presenza di determinate malattie rare, croniche o gravi, o se ci si trova al di sotto di specifici limiti di reddito.
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