L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato le Faq relative alla nuova rottamazione delle cartelle.
Ci sono importanti novità per chi ha debiti iscritti a ruolo sotto i mille euro.
L’AdeR specifica che la legge di Bilancio 2023 non preclude la possibilità di accedere alla rottamazione quater anche per debiti già ricompresi in precedenti rottamazioni. In tal caso, continua la Riscossione, la “Comunicazione” che l’Agenzia invierà entro il 30 giugno 2023 terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
Per cui il contribuente con debiti sotto i mille euro può presentare domanda di accesso alla rottamazione quater, ed evitare di pagare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023.
La tregua fiscale della legge di Bilancio 2023 delimita lo stralcio delle cartelle alla data del 31 marzo 2023 dei singoli debiti affidati all’Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
La norma stabilisce che, per gli enti creditori, agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, lo stralcio:
- riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora.
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Rientrano nella definizione agevolata tutti i carichi affidati all’AdeR nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
La scelta di applicare o meno lo stralcio delle cartelle spetta agli Enti, e quindi ai Comuni. Quelli che decidono di non applicare l’annullamento parziale devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023.
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