L’assegno di mantenimento dovuto al coniuge e ai figli, va in prescrizione dopo 5 anni, per questo è importante richiedere le rate dovute entro tali tempistiche ed evitare di perdere gli arretrati.
Questo riguarda, le singole rate e non il diritto di avvalersi dell’assegno, che non è soggetto a scadenza.
E’ sufficiente individuare il primo giorno di ritardo del pagamento, per individuare la data da cui iniziare a calcolare la prescrizione.
E affinché la prescrizione possa decorrere, non devono esserci delle interruzioni.
Pertanto esiste, un determinato caso in cui la prescrizione dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli decorre in 10 anni, ossia quello in cui è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L’articolo 2953 del Codice civile stabilisce, infatti, che quando esiste una sentenza definitiva riguardo a diritti per i quali la legge prevede una prescrizione inferiore a 10 anni, il termine di prescrizione deve essere decennale. E riguardo al mantenimento dei figli, bisogna m ricordare che sono questi ultimi a dover avviare le azioni legali necessarie una volta diventati maggiorenni.
Per non rischiare di perdere gli arretrati la soluzione più semplice è senza dubbio quella di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, anche scritta senza assistenza di un legale, purché contenga il sollecito al pagamento e l’intenzione di adire le vie legali in caso di continua inadempienza.
Questo permette quindi di interrompere la prescrizione e di recuperare il tempo necessario per provvedere. In tal proposito, è necessario avviare una causa civile, per ottenere il pagamento del debito, attuabile tramite:
- Esecuzione forzata.
- Pignoramento di beni mobili e immobili.
- Sequestro conservativo dei beni.
- Ordine di pagamento.
È se il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento è volontario, quindi non dovuto a un’effettiva impossibilità, è possibile agire in sede penale e denunciare il reato.
La pena prevista, se viene confermato il dolo, corrisponde alla reclusione fino a 1 anno o alla multa fino a 1.032 euro.
I rimedi civili e penali sono comunque indipendenti l’uno dall’altro e cumulabili.
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