Il sisma bonus è l’agevolazione fiscale prevista per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 finalizzata a favorire e incentivare la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico degli edifici presenti nel territorio italiano.
La detrazione riconosciuta è pari al 50% della spesa sostenuta per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, con aliquote differenziate in base alla tipologia di intervento.
L’importo del sisma bonus riconosciuto per i lavori effettuati nel 2019 e fino al 2024 segue i criteri che seguono:
- sisma bonus al 50% per interventi che non apportano miglioramenti di classe sismica;
- sisma bonus al 70% per interventi che apportano miglioramenti di una classe sismica;
- sisma bonus all’80% per interventi che apportano miglioramenti di due classi sismiche.
Per i condomini l’importo del sisma bonus è incrementato del 5%, con la possibilità quindi di arrivare all’85% nel caso di miglioramenti di due classi sismiche.
Le spese che comportano oltre alla riduzione del rischio sismico anche la riqualificazione energetica potranno beneficiare di un bonus potenziato:
- per i lavori finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore;
- la detrazione sarà pari all’85% della spesa sostenuta se gli interventi determineranno il passaggio a 2 classi di rischio inferiore.
In questo caso la detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo e il limite di spesa in questo caso sarà fino a 136mila euro di importo moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio.
Ricordiamo inoltre che per ambedue le tipologie di intervento è possibile optare per la cessione del credito, ricevendo quindi in un’unica soluzione l’importo della detrazione riconosciuta. È stato il decreto Rilancio nel 2020 a estendere questa possibilità al resto dei bonus edilizi, gli unici due bonus esclusi dalle alternative alla detrazione sono l’agevolazione per i mobili e quella per i giardini.
Importante ricordare che per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico “dedicato”, bancario o postale, anche “on line”, dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
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