Il Governo ha confermato Il beneficio agevolazione acquisto prima casa under 36.
Ne potrà usufruire chi firma il rogito notarile e il mutuo fino al 31 dicembre 2023, come prevede l’articolo 1, comma 74 legge 197/2022.
Il bonus è riconosciuto solo a chi:
- non ha ancora compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato il contratto;
- ha un Isee non superiore a 40.000 euro annui.
E’ necessario inoltre che:
- l’immobile acquistato sia adibito a civile abitazione e non sia di lusso (ossia non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- l’acquirente non sia titolare, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
- l’acquirente non possegga un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa in qualsiasi parte d’Italia. In caso contrario, esso deve essere ceduto (venduto o donato) entro un anno dalla data del nuovo acquisto;
- l’acquirente deve spostare la propria residenza nel Comune ove si trova l’immobile entro 18 mesi dal rogito.
L’agevolazione consente di ottenere:
- nel caso di compravendita di immobile da privati: l’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale.
- nel caso di compravendita da ditta costruttrice o comunque imponibile a Iva: un credito d’imposta in misura pari all’Iva versata
- nel caso di mutuo, nell’esenzione dall’imposta sostitutiva.
L’Isee deve essere in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, deve essere richiesto mediante la presentazione della relativa dichiarazione sostitutiva unica (Dsu).
Per ottenere l’agevolazione, l’acquirente deve dichiarare nel rogito notarile che intende avvalersi dell’agevolazione, attestando di avere un valore Isee non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla. Si tratta quindi di una sorta di autodichiarazione.
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