STRALCIO CARTELLE, ISTRUZIONI DELLA RISCOSSIONE

STRALCIO CARTELLE, ISTRUZIONI DELLA RISCOSSIONE

La legge di Bilancio 2023 prevede, per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di:

  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • sanzioni e di interessi di mora.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

Tuttavia, la legge di Bilancio prevede che gli Enti possano non applicare l’annullamento parziale.

La scelta di applicare o meno lo stralcio delle cartelle spetta agli Enti, e quindi ai Comuni.

Quelli che decidono di non applicare l’annullamento parziale devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023.

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