È dovuto il pagamento dell’Imu sull’immobile in cui si ha la residenza temporanea?
Può capitare che per poter assistere una persona invalida è indispensabile trasferire la residenza nel Comune in cui quest’ultima risiede. Come funziona in questi casi come il pagamento dell’Imu?
È necessario sapere che per chi gode dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 sono previste delle modalità diverse di fruizione dei permessi lavorativi.
Un lavoratore dipendente che ha un familiare affetto da un grave handicap può richiedere il congedo continuativo o frazionato dal lavoro della durata di massimo 2 anni.
In questo caso però, è necessaria la convivenza con il familiare disabile, e ciò è possibile anche attraverso l’iscrizione nel registro dei residenti temporanei, da richiedere prima del congedo.
Quando si parla di residenza temporanea si intende la fissazione della dimora per almeno quattro mesi e fino ad un massimo di dodici mesi, dopodiché si verrà considerati residenti non più temporanei, ma definitivi.
Allo scadere dei dodici mesi, non sarà possibile prorogare la residenza temporanea, ma è possibile solo richiedere l’iscrizione nel registro dei residenti definitivi.
In che modo si comunica la residenza temporanea?
Basta recarsi presso il Comune in cui si intende risiedere momentaneamente e presentare la domanda di iscrizione e un documento di riconoscimento.
È importante sapere che, se si ottiene la residenza temporanea iscrivendosi nel registro temporaneo della popolazione nel comune dove vive il familiare invalido, e si mantiene al tempo stesso la residenza nella propria casa di proprietà, l’Imu non è dovuta, dunque il problema non si pone.
Mentre chi cambia residenza perché nella casa di proprietà non ha più la residenza è costretto a pagare l’IMU.
Ciò vuol dire che, se si mantiene la residenza nella casa di proprietà e si ottiene solo la dimora temporanea presso l’abitazione del disabile che si assiste, il pagamento dell’Imu non è dovuto.