La nuova manovra della legge di Bilancio 2023 prevede che ci sarà una proroga del bonus acquisto prima casa under 36 anche per il prossimo anno.
Ricordiamo che l’agenzia delle Entrate con un sintetico depliant fornisce un riepilogo di tutte le regole della agevolazione per sostenere l’autonomia abitativa giovanile. Nel pdf scaricabile qui viene specificato:
La Legge di Bilancio 2022 aveva già parlato di proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 per il bonus casa under 36.
Affinché il beneficio venga applicato è necessario che sussistano anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Ricordiamo che possono beneficiare del bonus prima casa i giovani con meno di 36 anni e con valore Isee non superiore 40.000 euro.
La bozza della legge di bilancio chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.
Ma non solo: in caso di acquisto soggetto a Iva, viene riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.
Il bonus “Prima casa under 36”, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
È bene sapere che, chi richiede le agevolazioni “under 36” senza avere i requisiti specifici ma ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”, per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta e delle imposte ipotecaria e catastale
Per quanto riguarda invece gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato.
La bozza specifica che i contratti preliminari di compravendita non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
Tuttavia, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta versata.
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