La legge prevede alcuni casi in cui è vietato licenziare un dipendente, sia questi a tempo determinato o indeterminato, ovvero è vietato licenziare le lavoratrici per causa di matrimonio, ossia nel periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo l’avvenuta celebrazione delle nozze (salvo si tratti di un licenziamento per giusta causa, per cessazione dell’attività dell’azienda, per ultimazione delle prestazioni cui era adibita la lavoratrice, per esito negativo del periodo di prova). A seguire c’è il divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza.
Tale periodo decorre:
•dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino (l’inizio della gestazione si presume avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza)
•dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione stessa.
Ma chi ha un contratto a tempo determinato può essere licenziato? Nei confronti del dipendente con contratto a tempo determinato non è possibile il licenziamento, il datore di lavoro deve infatti attendere lo scadere del termine del contratto stesso, a meno che non sia dovuto per motivi disciplinari o economici, entrambe condizioni importanti che determinano un possibile licenziamento anche per chi ha un contratto a tempo indeterminato. I motivi disciplinari sono quelli derivanti da una grave violazione del contratto di lavoro o della legge da parte del dipendente, per motivi economici invece si intendono tutte le esigenze produttive e di organizzazione aziendale, chiamato anche “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
Non bisogna dimenticare comunque che il licenziamento orale è sempre nullo, il che significa che il dipendente ha diritto alla reintegra sul posto.
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