Al fine di andare incontro alle difficoltà dei lavoratori dovute all’aumento generale dei prezzi causato dalla crisi russo-ucraina senza aumentare il costo del lavoro per l’azienda, si è pensato di introdurre un bonus per agevolare i lavoratori.
Il Decreto Legge n. 21/2022 del 21 marzo 2022, c.d. “Decreto Ucraina” all’art. 2 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati, e solo per l’anno 2022, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina per l’acquisto di carburanti, nel limite di €uro 200,00 per lavoratore.
È bene sapere che tale importo non concorre alla formazione del reddito imponibile.
La norma, è ancora oggetto di diverse criticità e si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto, infatti, parla di “aziende private ” lasciando il dubbio a se tra queste rientrino enti e cooperative.
Si cerca anche di capire e si ritiene che la nuova agevolazione prevista specificamente per i buoni benzina sia aggiuntiva e cumulabile con la liberalità di €uro 258,23 prevista dal citato art. 51, comma 3 del TUIR, con la conseguenza che, nel complesso, l’erogazione di buoni benzina potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di €uro 458,23.
Attenzione però: in questi casi se il limite di €uro 258,23 viene superato, l’intero valore concorrerà alla formazione del reddito.
Quello che è cero è che il bonus non opera nel caso di dipendenti che sono in possesso di auto aziendali assegnate a uso promiscuo, in quanto, in questo caso, il costo del carburante è alla base del calcolo del fringe benefit imponibile per il dipendente.