Archivio mensile Novembre 23, 2022

IMPORTO IN BOLLETTA ELEVATO: COME FARE SE NON SI RIESCE A PAGARLO?

Quando ci troviamo di fronte ad una bolletta di importo elevato la prima cosa che ci chiediamo è: come riuscirò a pagarla? Successivamente la domanda lecita è: sarà corretta o c’è un errore in fattura?

Se non si tratta di una bolletta di conguaglio, è probabile che sulla nostra fattura siano stati addebitati un numero di metri cubi superiori al normale consumo. Qualora  le nostre abitudini di consumo sono rimaste invariate, è possibile che si tratti di un contatore malfunzionante.

In questo caso conviene presentare reclamo al gestore del servizio  e chiedere una verifica del contatore.

Qualora  si tratti di un conguaglio di quanto consumato ma non addebitato precedentemente, per verificare che gli importi siano corretti, conviene rivolgersi a  sempre a degli esperti che possano  controllare  l’esattezza dei consumi e dirci come procedere.

Verificata la correttezza del conguaglio, se non si ritiene di poterlo pagare in una unica rata, si può richiederne la rateizzazione.

Il numero delle rate concesse dal gestore dipende dal periodo di riferimento del conguaglio.

COSA E’ LECITO FIRMARE QUANDO SI VIENE LICENZIATI?

È necessario prima di tutto sapere che è un obbligo del dipendente fornire al datore di lavoro l’indirizzo dove questi risiede per permettere di inviare correttamente tutte le comunicazioni attinenti all’esecuzione o alla risoluzione del contratto di lavoro. 

Se non viene aggiornato correttamente l’indirizzo del dipendente, la lettera spedita all’indirizzo errato risulta comunque valida.  

Il dipendente, in buona fede, deve le comunicazioni consegnategli a mano dal datore di lavoro. Il lavoratore non può neanche rifiutarsi di firmare la copia del documento per “accettazione e ricevuta”.

La violazione di tale obbligo costituisce una violazione del contratto di lavoro che giustificherebbe l’applicazione di una sanzione disciplinare.

Se la lettera in questione contiene un licenziamento è inutile opporsi perché questo potrebbe solo peggiorare la situazione. 

Possiamo quindi dire che il lavoratore, se anche dovesse rifiutarsi di firmare la ricevuta della lettera che prevede il suo licenziamento, non scatterebbero per lui conseguenze più gravi del licenziamento medesimo.

L’unica conseguenza nel non firmare è che, se la lettera viene consegnata a mano e il dipendente non firma la ricevuta di accettazione, quest’ultimo guadagnerebbe qualche giorno  ma giusto il tempo che la comunicazione venga spedita attraverso l’ufficio postale.  

Tuttavia  se il rifiuto del dipendente avesse come fine quello di far leva sull’indirizzo errato di residenza in possesso del datore di lavoro, se quest’ultimo è stato comunicato errato volontariamente  o non è stato aggiornato dal dipendente stesso, allora la lettera, anche se spedita nel luogo sbagliato, avrebbe comunque valore e il licenziamento esplicherebbe i propri regolari effetti. 

COME E’ POSSIBILE ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI?

Non tutti sono a conoscenza che dal 27 luglio 2022 i soggetti potranno iscrivere il proprio numero telefonico all’interno del registro pubblico delle opposizioni, il cui regolamento attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2022.

Tutte le persone che vogliono tutelare i propri numeri telefonici per evitare l’ invio di materiale pubblicitario possono decidere di iscrivere il proprio numero al registro delle opposizioni.

Il  DPR n. 26 del 27 gennaio 2022 ha definito le modalità tecniche d’iscrizione degli abbonati al nuovo Registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing.

L’iscrizione al registro è gratuita e per farla è necessario inoltrare una specifica richiesta, telematicamente o telefonicamente. Allo stesso modo è possibile comunicare la revoca all’interno dello stesso registro.

L’iscrizione o la revoca possono avvenire o sul sito internet del gestore del Registro delle Opposizioni o chiamando al numero telefonico predisposto dal gestore del registro. È possibile anche inoltrare la richiesta  tramite posta elettronica certificata (PEC).

Attraverso l’iscrizione e il rinnovo al registro vengono revocati “tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice, effettuato mediante l’impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea.”

Per quanto riguarda poi specifici rapporti contrattuali dei quali è parte il contraente si applica l’art. 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018 che prevede la revoca di tutti i consensi espressi in precedenza con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto al quale si è data l’autorizzazione al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili per fini di pubblicità, vendita, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali.

QUALI SONO I DIRITTI CHE LA LEGGE RICONOSCE AL CONCEPITO?

Il nostro ordinamento definisce  concepito colui che è stato procreato ma si trova ancora nel ventre materno.

Attraverso l’art. 1, comma1 del codice civile, al concepito viene riconosciuta “la capacità giuridica” ovvero l’idoneità del soggetto di essere titolari di diritti e doveri giuridici.

Secondo la legge infatti, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita.

Dunque la persona fisica acquisisce l’idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici con la separazione del feto dall’alveo materno. Tale idoneità viene conservata fino al momento della morte.

Tuttavia al nascituro concepito vengono riconosciuti una serie di diritti.  

In particolare l’art. 462, comma 1, c.c. vede il concepito come un soggetto capace di succedere. Secondo lo stesso comma “deve presumersi concepito al tempo dell’apertura della successione colui la cui nascita avvenga entro 300 giorni dalla morte del de cuius“.

L’art. 784 c.c., invece, riconosce al concepito la capacità di ricevere per donazione.

La nascita diventa quindi una “condicio sine qua non” che conferisce una capacità giuridica provvisoria al concepito. Quest’ultimo è, secondo l’ordinamento giuridico, portatore di interessi meritevoli di tutela .

È necessario sapere che il concepito, anche se non acquisisce capacità giuridica, è considerato un soggetto di diritto. Egli è infatti,  titolare di molteplici interessi personali che vengono riconosciuti sia dall’ordinamento nazionale che sovranazionale.

Al concepito spetta il diritto alla vita e alla salute, all’onore e all’identità personale, ad una nascita sana.

Questi diritti hanno tutti il presupposto che debba verificarsi la nascita del concepito per il loro riconoscimento.

Il nostro ordinamento ha aperto numerosi dibattiti in relazione alla condizione del concepito infatti sono molte le norme che tutelano lo stesso in caso di aborto e fecondazione assistita.

COME VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELL’IMPORTO RIPORTATO ALL’INTERNO DELLA BOLLETTA DELL’ACQUA?

Se abbiamo n dubbio circa la fattura ricevuta e vogliamo verificare che ciò che ci è stato fatturato sia realmente il consumo pagato, si consiglia come prima cosa di controllare che i metri cubi addebitati siano corretti e  che essi corrispondano a quanto effettivamente registrato sul proprio contatore. Se sommariamente essi corrispondono, si può ritenere che l’importo addebitato sia giusto.

Qualora invece, i metri cubi addebitati in bolletta sono lontani da quelli registrati dal contatore, è necessario intervenire.

Nella situazione in cui si pensi ad un errore di fatturazione, è possibile inviare un reclamo alla società di fornitura acqua, richiedendo una rettifica dei consumi idrici o della tariffa applicata e richiedendo l’emissione di una nuova fatturazione.

È sempre bene inviare il reclamo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato in fattura, all’attenzione dell’ufficio reclami, inserendo in allegato la copia della bolletta dell’acqua.

All’interno del reclamo scritto è indispensabile comunicare i dati esatti rilevati alla lettura del contatore.

LE NOVITA’ NEL DECRETO AIUTI QUATER PER CONTRASTARE IL CARO BOLLETTE DELLE AZIENDE

Dl 176/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre  ha riportato nuove novità in materia di aiuti ai consumatori contro il caro bollette derivante dalla crisi energetica che sta caratterizzando l’ultimo periodo.

In particolare, sono state confermate le misure contenitive quali i crediti d’imposta alle imprese anche sulle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il credito d’imposta si aggira attorno al 40% per le imprese energivore e  al 30% a quelle non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW sui costi riferiti alla componente energetica.

Per quanto concerne invece il servizio gas, il credito ammonta al 40% per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Si ricorda che i crediti potranno essere utilizzati soltanto in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti di carattere generale entro il 30 giugno 2023. La scadenza vale anche per l’utilizzo dei bonus riferiti ai mesi di ottobre e novembre e quelli del terzo trimestre 2022. Il decreto ha specificato, inoltre, che le somme in questione non concorrono al reddito d’impresa della singola azienda e sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che non venga superato l’ammontare del costo sostenuto.

Il credito può inoltre essere ceduto solo per intero ad altri soggetti.

Si ricorda che, chi decide di beneficiare dei crediti relativi al settore energetico e gas, è tenuto a

comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del bonus non ancora utilizzato, l’importo maturato nel 2022.

Tale comunicazione deve obbligatoriamente essere effettuata entro il 16 marzo 2023, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti quater”.

COSA FARE NEL CASO IN CUI CI VENGA COMUNICATO IL DISTACCO DELLA FORNITURA PER MOROSITA’?

Bisogna sapere che i gestori, prima di procedere al distacco della fornitura per morosità del cliente, sono tenuti a seguire una precisa procedura. Quest’ultima prevede l’invio al consumatore di una lettera di messa in mora che, qualora venga ignorata, porterà all’invio di una successiva missiva di preavviso di distacco.

Qualora ci viene comunicato il distacco della fornitura del nostro servizio, la prima cosa che conviene fare è quella di verificare che ci siano arrivate delle comunicazioni di messa in mora.

Se questa procedura non è avvenuta,  è necessario presentare reclamo al gestore del servizio idrico in forma scritta attraverso i canali di contatto con i clienti previsti. Questi ultimi sono riportati solitamente in bolletta e sul sito web dell’azienda. All’interno del reclamo è necessario specificare le proprie ragioni circa la eventuale illegittimità del distacco.

È sempre bene, in questi casi, farsi assistere da un esperto al fine di verificare che il gestore abbia seguito puntualmente la procedura prevista, o comunque per concordare una eventuale rateizzazione del debito, al fine di evitare il distacco della fornitura.

CONSUMI ANOMALI DI ACQUA: COME CONTESTARLI? 

Quando riceviamo una bolletta dell’acqua ci aspettiamo di leggere degli importi in linea con i  consumi idrici recenti. Può però capitare che l’importo indicato in bolletta sia nettamente superiore rispetto alla cifra che normalmente siamo abituati a pagare, cosa fare?

Solitamente a fine anno arriva il conguaglio della fornitura di acqua, ma ciò  dipende normalmente dalla zona e dalla Società erogatrice. Infatti, tale periodo potrebbe avvenire anche in periodi diversi. Questo vuol dire che, nel caso si riceva una bolletta dell’acqua con importo molto alto, la prima cosa da fare è quella di verificare se si tratta di un conguaglio dell’acqua. Se non è così, un altro consiglio è quello di provare a pensare se nei mesi precedenti si è presentato un consumo eccessivo  causa di motivi particolari.

Altra cosa da fare  è quella di controllare il contatore dell’acqua. Verificare se quest’ultimo continua a girare nonostante tutti i rubinetti chiusi. Se questo avviene potremmo trovarci di fronte ad una perdita di acqua. Solo successivamente, se le ipotesi descritte risultano negative,  si potrà cominciare a pensare ad un errore di fatturazione.

Quando ci sono tutti presupposti per contestare una bolletta, è fondamentale presentare reclamo al gestore del servizio idrico richiedendo una rettifica dei consumi idrici. Il reclamo deve sempre essere presentato in forma scritta attraverso i canali di contatto con i clienti previsti dalle singole società e che sono riportati in bolletta e sul sito web dell’azienda o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il gestore ha a disposizione 30 giorni solari di tempo per fornire al cliente una risposta scritta motivata.  Successivamente potrebbe aprirsi una procedura di Conciliazione Paritetica tra il cliente e l’Ente erogatore del servizio.

CONTRIBUTO TEFA: DI COSA SI TRATTA?

Con la risoluzione n. 5/E del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per il versamento del contributo TEFA. Si tratta del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.

La giurisprudenza prevede che questo tributo venga riscosso ogni anno, unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI).

Fino all’anno 2020, detto contributo veniva incluso all’interno della Tari, con lo stesso codice tributo in quanto il comma 7 dell’art. 19 prevedeva che la struttura di gestione doveva provvedere al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso art. 19.

Proprio per semplificare le procedure, per le annualità 2021 e successive, a seguito dell’introduzione dei nuovi codici tributo, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni vengono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai singoli comuni.

Per effettuare il versamento del contributo TEFA tramite i modelli F24  i codici tributo utilizzati sono:

  • TEFA : per il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;
  • TEFN : per indicare gli interessi relativamente al pagamento del TEFA;
  • TEFZ : per le sanzioni relativamente al pagamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente .

Questi codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo.

All’interno del modello F24 i codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.

Dunque dall’anno  d’imposta 2021 la struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI e di TEFA secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24. Per i precedenti anni d’imposta, invece, sarà necessario effettuare lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti e il successivo riversamento alle province e città metropolitane applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata da tali enti.

LE IPOTESI DELLE NUOVE MISURE DI RISCOSSIONE: COSA ASPETTARSI?

La nuova Legge di bilancio 2023 preveder sicuramente delle nuove misure per far fronte alle crisi economica che il nostro Paese è chiamato a combattere.

Quali sono le nuove misure che si prospettano?

Con il presupposto di eliminare le partite dove gli oneri di riscossione risultano più elevati, si prevede che ci sarà la cancellazione dei debiti iscritti a ruolo per importi fino a mille euro, in un ambito temporale esteso ai carichi affidati all’agente della riscossione fino al 2015.

Ciò che è importante sapere è che si prevede che lo stralcio riguarderà i singoli carichi affidati all’agente della riscossione. Per fare un esempio, se siamo in presenza di una cartella dove ci viene chiesto il pagamento di € 700,00 di Irpef, € 300,00 di Iva e €800,00 Irap, (totale cartella esattoriale € 1800,00), verranno stralciati tutti e 3 i debiti dal momento che ogni singolo importo non supera €1.000,00.

Per quanto riguarda, invece, i debiti iscritti a ruolo per un importo superiore ai mille euro, si sta pensando ad un meccanismo simile alle ultime rottamazioni. Quindi  l’imposta si pagherebbe per intero, con lo sconto della componente sanzioni e interessi che si potrebbe saldare sotto forma di un forfait del 5 per cento. E anche qui i versamenti potrebbero essere dilazionati in cinque anni. Sembra che probabilmente non ci sarà, invece, una riproposizione, con le dovute correzioni, del “saldo e stralcio” per i debiti tra i mille e i 3mila euro, con il pagamento a forfait del 50% comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, e la facoltà di saldare tutto a rate in un arco temporale di cinque anni.

Altra novità dovrebbe riguardare gli avvisi bonari.  Ci sarebbe la possibilità, per le annualità 2019 e 2020, di una riduzione drastica delle sanzioni dopo gli avvisi bonari inviati dall’agenzia delle Entrate, applicando penalità amministrative del 5%, e concedendo, anziché 30 giorni, due anni di tempo per scaglionare il pagamento.  Questa proposta è stata fatta a causo del biennio pandemico che ha messo in difficoltà le aziende italiane.

Si sta pensando anche di aiutare anche i contribuenti che non sono riusciti a pagare il dovuto nel 2022, attraverso l’azzeramento delle sanzioni e il versamento dell’importo dilazionato in un certo lasso temporale.  Che sia questo solo l’inizio di una futura riforma fiscale? Non ci resta che aspettare per saperlo.