Il regolamento all’interno di un condominio impone che per ogni modifica delle parti comuni o all’interno della proprietà del singolo condomino, ci sia l’obbligo della comunicazione all’assemblea o dell’autorizzazione di quest’ultima.
L’assemblea o l’amministratore potrebbero decidere tuttavia di concedere l’autorizzazione ad un condomino e negarla ad un altro.
Tale decisione deve essere obbligatoriamente rispettata da tutta la collettività condominiale, anche se le opere eseguite senza la prescritta autorizzazione non sono lesive degli interessi degli altri condomini.
Dunque se un condomino decide di fare delle modifiche agli infissi delle finestre del proprio appartamento in assenza della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale prevista dal regolamento di condominio, renderebbe queste opere come abusive e potrebbe arrecare dei danni al decoro architettonico della facciata dell’edificio. In questo caso il singolo condomino avrebbe diritto ad agire in giudizio a tutela della cosa comune.
Ma il Comune che deve attestare la sussistenza del titolo che legittima il condomino a richiedere un permesso o una sanatoria edilizia, deve tenere conto delle clausole del regolamento condominiale?
Con la sentenza n. 13212 del 17 ottobre 2022, il Tar ha sottolineato che le questioni “civilistiche”, come il mancato rispetto dell’obbligo sancito dal regolamento condominiale di notificare preventivamente all’amministratore qualsiasi intervento, si inserisce nell’ambito di quei complessi e laboriosi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l’immobile considerato al fine di accertare ogni aspetto potenzialmente idoneo ad incidere sul regime dominicale. Tali accertamenti, se da un lato rilevano nel contesto processuale di un giudizio civile, dall’altro lato non rilevano invece nel diverso contesto procedimentale di un’istruttoria amministrativa volta a valutare l’istanza di condono edilizio.
In sintesi, il condomino che decide di eseguire delle opere edilizie all’interno del proprio appartamento anche senza l’autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale, può richiedere il condono al Comune senza essere ostacolato in alcun modo.