Non tutti sanno che il lavoratore che svolge, in maniere continuativa, mansioni superiori rispetto a quella per la quale è stato assunto, in concreto, ha diritto, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, al definitivo riconoscimento della qualifica superiore a meno che il lavoratore non vi rinunci.
Nonostante si dice che la rinuncia debba essere formalizzata per iscritto, nulla riguardo ciò è contemplato in modo espresso dalla legge.
È necessario sapere che, per il riconoscimento di una qualifica superiore a quella svolta il periodo di svolgimento delle mansioni superiori deve essere effettivo.
Al fine del calcolo non potranno essere presi in considerazione il periodo di ferie e quello di sospensione dell’attività lavorativa a causa di malattia. Diversamente rientrano nel calcolo i riposi settimanali.
Un’altra cosa da verificare riguarda il fatto che l’assegnazione di una mansione superiore debba essere tale da aver comportato l’assunzione della responsabilità e l’esercizio dell’autonomia e dell’iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata.
La prevalenza di una mansione superiore si determina della qualità del lavoro svolto.
Il compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori può risultare anche dal cumulo di vari periodi.
Va da se che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Il lavoratore che decide di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica deve provare di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato .
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