Il nostro ordinamento definisce concepito colui che è stato procreato ma si trova ancora nel ventre materno.
Attraverso l’art. 1, comma1 del codice civile, al concepito viene riconosciuta “la capacità giuridica” ovvero l’idoneità del soggetto di essere titolari di diritti e doveri giuridici.
Secondo la legge infatti, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
Dunque la persona fisica acquisisce l’idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici con la separazione del feto dall’alveo materno. Tale idoneità viene conservata fino al momento della morte.
Tuttavia al nascituro concepito vengono riconosciuti una serie di diritti.
In particolare l’art. 462, comma 1, c.c. vede il concepito come un soggetto capace di succedere. Secondo lo stesso comma “deve presumersi concepito al tempo dell’apertura della successione colui la cui nascita avvenga entro 300 giorni dalla morte del de cuius“.
L’art. 784 c.c., invece, riconosce al concepito la capacità di ricevere per donazione.
La nascita diventa quindi una “condicio sine qua non” che conferisce una capacità giuridica provvisoria al concepito. Quest’ultimo è, secondo l’ordinamento giuridico, portatore di interessi meritevoli di tutela .
È necessario sapere che il concepito, anche se non acquisisce capacità giuridica, è considerato un soggetto di diritto. Egli è infatti, titolare di molteplici interessi personali che vengono riconosciuti sia dall’ordinamento nazionale che sovranazionale.
Al concepito spetta il diritto alla vita e alla salute, all’onore e all’identità personale, ad una nascita sana.
Questi diritti hanno tutti il presupposto che debba verificarsi la nascita del concepito per il loro riconoscimento.
Il nostro ordinamento ha aperto numerosi dibattiti in relazione alla condizione del concepito infatti sono molte le norme che tutelano lo stesso in caso di aborto e fecondazione assistita.
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