COSA E’ LECITO FIRMARE QUANDO SI VIENE LICENZIATI?

COSA E’ LECITO FIRMARE QUANDO SI VIENE LICENZIATI?

È necessario prima di tutto sapere che è un obbligo del dipendente fornire al datore di lavoro l’indirizzo dove questi risiede per permettere di inviare correttamente tutte le comunicazioni attinenti all’esecuzione o alla risoluzione del contratto di lavoro. 

Se non viene aggiornato correttamente l’indirizzo del dipendente, la lettera spedita all’indirizzo errato risulta comunque valida.  

Il dipendente, in buona fede, deve le comunicazioni consegnategli a mano dal datore di lavoro. Il lavoratore non può neanche rifiutarsi di firmare la copia del documento per “accettazione e ricevuta”.

La violazione di tale obbligo costituisce una violazione del contratto di lavoro che giustificherebbe l’applicazione di una sanzione disciplinare.

Se la lettera in questione contiene un licenziamento è inutile opporsi perché questo potrebbe solo peggiorare la situazione. 

Possiamo quindi dire che il lavoratore, se anche dovesse rifiutarsi di firmare la ricevuta della lettera che prevede il suo licenziamento, non scatterebbero per lui conseguenze più gravi del licenziamento medesimo.

L’unica conseguenza nel non firmare è che, se la lettera viene consegnata a mano e il dipendente non firma la ricevuta di accettazione, quest’ultimo guadagnerebbe qualche giorno  ma giusto il tempo che la comunicazione venga spedita attraverso l’ufficio postale.  

Tuttavia  se il rifiuto del dipendente avesse come fine quello di far leva sull’indirizzo errato di residenza in possesso del datore di lavoro, se quest’ultimo è stato comunicato errato volontariamente  o non è stato aggiornato dal dipendente stesso, allora la lettera, anche se spedita nel luogo sbagliato, avrebbe comunque valore e il licenziamento esplicherebbe i propri regolari effetti. 

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