LE NOVITA’ NEL DECRETO AIUTI QUATER PER CONTRASTARE IL CARO BOLLETTE DELLE AZIENDE

LE NOVITA’ NEL DECRETO AIUTI QUATER PER CONTRASTARE IL CARO BOLLETTE DELLE AZIENDE

Dl 176/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre  ha riportato nuove novità in materia di aiuti ai consumatori contro il caro bollette derivante dalla crisi energetica che sta caratterizzando l’ultimo periodo.

In particolare, sono state confermate le misure contenitive quali i crediti d’imposta alle imprese anche sulle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il credito d’imposta si aggira attorno al 40% per le imprese energivore e  al 30% a quelle non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW sui costi riferiti alla componente energetica.

Per quanto concerne invece il servizio gas, il credito ammonta al 40% per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Si ricorda che i crediti potranno essere utilizzati soltanto in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti di carattere generale entro il 30 giugno 2023. La scadenza vale anche per l’utilizzo dei bonus riferiti ai mesi di ottobre e novembre e quelli del terzo trimestre 2022. Il decreto ha specificato, inoltre, che le somme in questione non concorrono al reddito d’impresa della singola azienda e sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che non venga superato l’ammontare del costo sostenuto.

Il credito può inoltre essere ceduto solo per intero ad altri soggetti.

Si ricorda che, chi decide di beneficiare dei crediti relativi al settore energetico e gas, è tenuto a

comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del bonus non ancora utilizzato, l’importo maturato nel 2022.

Tale comunicazione deve obbligatoriamente essere effettuata entro il 16 marzo 2023, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti quater”.

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