Con la risoluzione n. 5/E del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per il versamento del contributo TEFA. Si tratta del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.
La giurisprudenza prevede che questo tributo venga riscosso ogni anno, unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI).
Fino all’anno 2020, detto contributo veniva incluso all’interno della Tari, con lo stesso codice tributo in quanto il comma 7 dell’art. 19 prevedeva che la struttura di gestione doveva provvedere al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso art. 19.
Proprio per semplificare le procedure, per le annualità 2021 e successive, a seguito dell’introduzione dei nuovi codici tributo, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni vengono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai singoli comuni.
Per effettuare il versamento del contributo TEFA tramite i modelli F24 i codici tributo utilizzati sono:
- TEFA : per il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;
- TEFN : per indicare gli interessi relativamente al pagamento del TEFA;
- TEFZ : per le sanzioni relativamente al pagamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente .
Questi codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo.
All’interno del modello F24 i codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
Dunque dall’anno d’imposta 2021 la struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI e di TEFA secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24. Per i precedenti anni d’imposta, invece, sarà necessario effettuare lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti e il successivo riversamento alle province e città metropolitane applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata da tali enti.
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