Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, noto come co.co.co., viene definito dalla legge come un rapporto di collaborazione relativo ad una prestazione d’opera continuativa e coordinata non a carattere subordinato.
Dunque il dipendente che ha un contratto di lavoro co.co.co. non è altro che un collaboratore parasubordinato inserito all’interno dell’organizzazione di un’azienda ma con un’impostazione di lavoro autonoma e priva di orario fisso giornaliero o settimanale.
Ciò che caratterizza il co.co.co. da un qualsiasi contratto di lavoro subordinato è proprio l’autonomia nel decidere tempi e modalità di svolgimento del lavoro e il coordinamento con le esigenze dell’azienda per la quale il lavoratore presta la sua opera.
È necessario sapere che esistono differenze sostanziali tra un co.co.co. e un lavoratore dipendente. Infatti il collaboratore non deve osservare degli orari fissi e può lavorare in autonomia per raggiungere l’obiettivo oggetto del contratto. A discapito però non si maturano ferie o permessi ed è possibile essere allontanati dall’azienda senza preavviso.
La durata di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa dipende dalla prestazione per la quale è stato avviato il rapporto di lavoro. Ciò significa che, quando la prestazione è finita, si conclude anche la collaborazione.
La legge non prevede un limite per il numero di collaborazioni coordinate e continuative che possono essere fatte per un’azienda. Non è però possibile parlare di «rinnovo» del contratto, poiché il rapporto di lavoro del co.co.co. è vincolato ad una determinata prestazione. È però possibile sottoscrivere un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel momento in cui il committente ha bisogno di un’ulteriore prestazione del co.co.co.
Dal momento che parliamo di prestazioni diverse e di obiettivi diversi da raggiungere, non si può dire che il lavoratore sia sempre impegnato nella stessa mansione e con i vincoli dei dipendenti. Per questo motivo non c’è continuità e non scatta l’obbligo di assunzione nei confronti del lavoratore.
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