IL RAPPORTO TRA CONDOMINO E AMMINISTRATORE

IL RAPPORTO TRA CONDOMINO E AMMINISTRATORE

Sappiamo tutti bene che il condominio non è una persona fisica. Non è nemmeno una persona giuridica. Esso è considerato centro d’imputazione d’interessi distinto dai suoi partecipanti, ma non un autonomo soggetto di diritto.

La giurisprudenza europea nell’anno 2019 ha affermato che il condominio non può essere considerato nemmeno un consumatore alla luce dell’impossibilità di considerarlo come una persona fisica, ma che nulla vietata ai giudici nazionali di considerare applicabile al condominio la disciplina del diritto dei consumatori nei rapporti con i fornitori.

Dopo le dovute ricerche la Corte ha stabilito che il condominio non può essere considerato amministratore ma, una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio, deve essere considerata un «consumatore», qualora essa stipuli un contratto con un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di tale immobile.

Dunque, secondo la Corte di giustizia, il condomino è parte del contratto con l’amministratore.

Da ciò ne discende che i contratti di amministrazione, specie quelli predisposti da società su moduli e formulari, potranno essere oggetto di valutazione sotto il profilo del rispetto del diritto dei consumatori nel rapporto diretto tra amministratore e condomino, sempre che questo sia considerato parte del contratto.

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