Si definisce copyright la tutela del diritto d’autore. Si tratta di un diritto del titolare a non veder “copiate” le immagini pubblicate dallo stesso autore.
Ad essere protette dal copyright sono solitamente le fotografie pubblicate dall’utente, mentre le immagini raffiguranti gli oggetti, i documenti e i disegni tecnici possono essere liberamente usate da chiunque, non essendo destinatarie di tutela.
Qualunque opera fotografica realizzata da altri non può essere né scaricata, né riprodotta se non si ottiene prima l’autorizzazione dell’autore. Quest’ultima deve essere concessa obbligatoriamente attraverso la forma scritta per poterne dimostrare l’esistenza in un eventuale contenzioso. Ragion per cui sarà sempre bene farsi firmare la liberatoria da parte dell’autore.
Si considerano opere fotografiche anche quelle non registrate alla Siae o presso qualsiasi altro ente. Non è ritenuto necessario che il creatore specifichi, accanto alla foto, che «tutti i diritti sono riservati».
Per quanto riguarda le semplici fotografie scattate da chiunque, esse sono tutelate dagli articoli 87 e seguenti della legge sul diritto d’autore. Vi rientrano le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Quest’ultime vengono tutelate dal diritto d’autore, ragion per cui è necessario chiedere il permesso del fotografo.
Se la fotografia non riproduce alcuna indicazione, la sua riproduzione è considerata abusiva solo se questa è avvenuta in malafede.
In questi casi l’autore della foto ha il diritto di chiedere un compenso per la riproduzione della stessa.
Per quanto riguarda invece le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici, per queste non è prevista alcuna tutela del copyright.
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