Quando muore l’intestatario di una cassetta di sicurezza, gli eredi devono indicare all’interno della dichiarazione di successione da presentare all’Agenzia delle entrate anche il contenuto della stessa. La cassetta di sicurezza, infatti, fa parte del patrimonio ereditario e contribuisce alla determinazione delle imposte da pagare in sede di successione.
L’apertura della cassetta di sicurezza dopo il decesso del titolare va fatta nel rispetto di specifiche regole contenute nell’art. 1840 del c.c.. Anche nel caso in cui la stessa era cointestata e non del solo defunto.
La giurisprudenza ci dice che se la cassetta è intestata a più persone, la sua apertura è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari salvo diversa pattuizione. E ancora, in caso di morte di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione, non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.
Quindi, come per il conto corrente, se uno dei cointestatari muore, l’altro non può liberamente aprire la cassetta, ma è necessario il consenso di tutti gli eredi, degli eventuali legatari e degli eventuali ulteriori cointestatari ancora in vita.
L’art. 48, comma 6, del decreto legislativo n. 346/1990 specifica che all’apertura della cassetta di sicurezza è necessario che sia presente un funzionario dell’amministrazione finanziaria o un notaio che si occupa di redigere l’inventario di quanto rinvenuto all’interno della cassetta.
Si richiede l’intervento del perito qualora si immagini che all’interno della cassetta siano custoditi, oltre al denaro, anche beni di valori che dovranno essere sottoposti ad opportuna valutazione.
Infine ricordiamo che alla dichiarazione di successione deve essere allegato il verbale relativo all’apertura della suddetta cassetta di sicurezza.
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