Spesso si fa confusione tra il termine “acconto” e il termine “caparra”. È sbagliato utilizzare in maniera indifferente l’uno o l’altro termine, dal momento che i loro significati sono nettamene differenti.
Con il termine acconto si intende il pagamento anticipato di una parte del prezzo dovuto per un determinato acquisto, volto a dare una piccola garanzia al venditore circa l’effettiva volontà dell’acquirente di concludere il contratto.
È importante sapere che l’acconto non assume alcuna rilevanza risarcitoria e le parti non saranno in alcun modo vincolate economicamente l’una nei confronti dell’altra.
In caso di mancata vendita quindi, l’acconto andrà restituito, salvo poi chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa del mancato adempimento.
Differente è invece la caparra. Questa invece, come dell’acconto, è rappresentata da un anticipo del pagamento sul prezzo dovuto.
A differenza dell’acconto invece, è posta a garanzia sia degli interessi del venditore che di quelli dell’acquirente.
Il nostro ordinamento, infatti, prevede che in caso di inadempimento dell’acquirente il venditore potrà trattenere la caparra versata come risarcimento del danno subito. Se, invece, ad essere inadempiente è il venditore, l’acquirente potrà per legge richiedere la restituzione del doppio della caparra versata.
Dunque la caparra ha una garanzia in più rispetto all’acconto: essa infatti vincola e garantisce le parti rispetto al mancato raggiungimento dell’obiettivo concordato.
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