SI PUO’ RITIRARE LA PATENTE AL CICLISTA IN NON NORMALI CONDIZIONI PSICO-FISICHE?

SI PUO’ RITIRARE LA PATENTE AL CICLISTA IN NON NORMALI CONDIZIONI PSICO-FISICHE?

Si può sospendere la patente a chi guida una bicicletta in stato di alterazione psico-fisica da alcool o sostanze stupefacenti?

La Corte di Cassazione afferma di no.

Essa ha infatti sottolineato che, in assenza di un mezzo che richiede l’uso della patente, non è prevista alcuna sospensione.

Infatti, la Corte definisce che fermo restando che “il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”, tuttavia, “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede”.

Dunque la Cassazione conferma la condanna al ciclista per guida in stato di ebbrezza, ma ritiene non vada applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

È dunque possibile che il ciclista venga accusato di guida in stato di ebbrezza in quanto guida un mezzo che può interferire sulla regolarità e sicurezza della circolazione stradale.

In questo caso però la condanna non può comportare anche la sospensione della patente di guida qualora il reato sia stato commesso mentre si era in sella a un velocipede, trattandosi di un mezzo per il quale non è richiesto alcun titolo abilitativo per la guida.

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