La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23331/2020 ha chiarito il divieto di utilizzare i dispositivi elettronici alla guida anche durante l’interruzione di marcia del veicolo.
È quindi sanzionabile il conducente che utilizza lo smartphone, senza auricolari o vivavoce, nonostante sia fermo al semaforo.
Secondo la giurisprudenza, infatti, sarebbe irragionevole consentire l’utilizzo dei dispositivi in tale situazione di pericolosità in cui il conducente deve prestare attenzione nel dare precedenza agli altri veicoli.
L’art. 157 del Codice della Strada precisa che il divieto di fare uso di apparecchi telefonici permane nonostante l’arresto del veicolo. Con arresto si definisce l’interruzione della marcia del veicolo dovuto all’interruzione della circolazione.
Sappiamo bene che l’art. 173, comma 2, del Codice della Strada, vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia.
Il Codice della strada invece, permette l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva tale da non ostacolare la guida nemmeno con l’uso delle mani.
Questa tipologia di divieto è posta al fine di impedire comportamenti che siano in grado di provocare incidenti.
Per lo stesso motivo la multa presa a seguito dell’uso del cellulare nonostante il veicolo sia fermo al semaforo rosso, diventa di difficile contestazione da parte del conducente.
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