QUANDO CONTESTARE LA MODIFICA DEL CONTRATTO DI LUCE E GAS?

QUANDO CONTESTARE LA MODIFICA DEL CONTRATTO DI LUCE E GAS?

L’articolo 3 del decreto Aiuti-bis cita che «fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte».

Il provvedimento impedisce fino alla data indicata la possibilità per il fornitore di modificare unilateralmente il contratto inserendo una clausola con cui ridetermina il prezzo di luce o di gas. Trovarsi nel frattempo una bolletta con aumenti incontrollati è, pertanto, da contestare.

Dunque un contratto viene cambiato in modo unilaterale quando solo una delle parti introduce delle modifiche ad una clausola. il rapporto tra fornitore e utente è regolato anche dal «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali».

Tale Codice, all’articolo 13, disciplina termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. L’Arera specifica che sono variazioni unilaterali quelle previste in contratto, che consentono al venditore di variarlo ma che, in quanto tali, ricadono nella sospensione della loro efficacia imposta dal decreto Aiuti bis.

Non sono da considerare variazioni unilaterali quelle che consentono la modifica o l’aggiornamento delle condizioni economiche già contenute nel contratto al momento della stipula.

Quando quindi in consumatore può contestare la bolletta?

Quando le nuove clausole non rispettano la sospensione stabilita dal decreto Aiuti bis e, quindi, sono state inserite o cambiate in modo unilaterale.

Sono da considerarsi illegittimi nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas le proposte per rinegoziare i contratti per un dichiarato squilibrio tra il costo dell’energia e il prezzo pagato. Il consumatore può rifiutare questa rinegoziazione e il fornitore non può intervenire per conto suo senza il consenso del cliente.

Quello che, invece, può fare il gestore è proporre la risoluzione del contratto in essere e la sottoscrizione di uno nuovo con condizioni diverse. Cosa che, ovviamente, il consumatore non accetterà facilmente.

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