Secondo il nuovo art. 1129, comma 9, c.c., qualora ci siano dei condomini morosi all’interno di un condominio, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.
Inoltre, l’amministratore è anche tenuto a redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e a convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Ma quali sono le spese oggetto di prescrizione?
Tra le spese che possono essere oggetto di riscossione forzosa rientrano anche le spese ordinarie, ovvero i pagamenti periodici relativi alle spese fisse per la pulizia ed ordinaria manutenzione del fabbricato condominiale. Esse hanno un termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell’art. 2948 c.c.
Diversamente invece, le spese straordinarie, hanno un periodo di estinzione di dieci anni ai sensi dell’art. 2946 c.c..
Da quando decorrono i termini di prescrizione?
La legge ci dice che l’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali
sorge per effetto della delibera assembleare.
C’è invece un’altra parte della giurisprudenza che afferma come l’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio, sorge soltanto con l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1135 c.c., n. 3.
Nel 2008 il decreto Calderoli ha affermato, col D.L. n 112/2008 che il termine quinquennale di prescrizione delle spese condominiali vale sia per i rapporti tra condominio e condomino che per quelli tra conduttore e locatore.
Ovviamente questa legge non ha potuto avere effetto retroattivo, per cui non ha potuto avere effetto sui rapporti giuridici già dissolti.
Ricordiamo che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui l’assemblea del condominio ha approvato il bilancio consuntivo ed il riparto delle spese tra i condomini. Soltanto in quel momento si potrà formare il debito del condomino o il credito del condominio nei confronti del condomino.
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