EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO: QUALI EFFETTI PRODUCE?

EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO: QUALI EFFETTI PRODUCE?

Il beneficio è un’opzione che viene fatta per evitare di essere costretti a rispondere con il proprio patrimonio delle passività lasciate dal defunto quando queste sono superiori all’attivo.

Questa soluzione conviene quando i debiti sono più consistenti del valore dei beni da ereditare o anche solo quando si ha questo vago sospetto.

L’opzione del beneficio d’inventario diviene obbligatoria quando il chiamato all’eredità è una persona giuridica o incapace. In particolare, i genitori del minore e il tutore dell’interdetto possono accettare le eredità devolute a tali soggetti solo con beneficio d’inventario, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Allo stesso modo gli inabilitati e gli emancipati possono, con l’assistenza del curatore, accettare le eredità solo con beneficio di inventario, sempre avendo chiesto prima il nulla osta del giudice tutelare. Lo stesso viene chiesto, di norma, al minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.

È bene però sapere che il minore, una volta diventato maggiorenne, non può rinunciare all’eredità a suo tempo accettata per lui con beneficio d’inventario.

Infine, anche le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti sono obbligati a fare questa scelta. In caso contrario, l’accettazione si ha come non avvenuta. Tuttavia, recentemente, è stato precisato che il mancato compimento dell’inventario non determina un’irrimediabile situazione di decadenza dal diritto di accettare l’eredità, essendoci l’opportunità, entro dieci anni, di accettare di nuovo l’eredità con beneficio di inventario.

Quando si accetta Per accettare un’eredità con il beneficio dell’inventario bisogna sottoscrivere una dichiarazione davanti ad un notaio o al cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione.

Successivamente la dichiarazione verrà inserita nel Registro delle successioni presso la cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile. La mancata predisposizione esclude il conseguimento del beneficio fin dall’inizio. Significa che, finché l’inventario non viene completato, il chiamato non diventa a tutti gli effetti «erede».

Parliamo di un atto pubblico che contiene l’elenco e la descrizione dei beni ereditari, nonché la loro valutazione. Il compimento è soggetto a pubblicità mediante l’inserzione nel Registro delle successioni ma non va trascritto nei registri immobiliari.

Alla redazione dell’inventario occorre procedere anche se non c’è alcun bene da ereditare. In tal caso, basterà dichiarare l’assenza di beni ereditari.

Se il soggetto si trova in possesso dei beni ereditati sarà necessario procedere con l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. Se alla scadenza l’inventario è stato iniziato ma non finito, c’è la possibilità di chiedere al tribunale altri tre mesi di proroga.

Quando, invece, il chiamato non è in possesso dei beni ereditari, ha tempo per fare l’inventario fino al termine della prescrizione del diritto di accettazione, cioè dieci anni, oppure fino alla data stabilita dal giudice.

Come abbiamo già detto, accettare un’eredità con beneficio dell’inventario permette di tenere separato il patrimonio del defunto da quello personale dell’erede.

L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari. Pertanto, egli potrà rispondere nei confronti dei creditori ereditari non soltanto entro i limiti del valore dell’asse ereditario ma anche con i soli beni dell’eredità.

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