Il Codice della strada ci dice che l’automobilista deve sempre essere prudente e prestare attenzione al manto stradale. In caso dunque, di incidente per strada dissestata, il risarcimento può essere accordato solo se si tratta di un pericolo non facilmente visibile usando l’ordinaria diligenza.
Chi è alla guida del mezzo deve poter prevedere le situazioni di pericolo e porsi nella condizione di evitare incidenti stradali;
Se si tratta di persone che hanno già percorso una determinata strada, queste devono anche conoscere le condizioni di pericolo della stessa e adottare maggiore cautela.
Secondo la giurisprudenza, l’automobilista non può limitarsi a rispettare le regole scritte, sancite dalla segnaletica stradale, ma deve anche adottare i comportamenti che, in relazione alle concrete circostanze di tempo e luogo, appaiano necessari per scongiurare incidenti. Si tratta di un generale dovere di prudenza rivolto a tutelare l’integrità fisica degli altri utenti della strada.
Alla luce di quanto appena detto, in caso di incidente determinato da una insidia stradale, laddove le dimensioni dell’insidia e la visibilità della strada consentano di accorgersi in anticipo del pericolo, non è dovuto alcun risarcimento.
Se ci troviamo di fronte ad una strada chiaramente dissestata o ciò si può prevedere dalla presenza della segnaletica, dobbiamo rallentare la marcia oltre i normali limiti imposti dalla segnaletica e prestare un’attenzione superiore a quella dovuta in un qualsiasi altro tratto.
Quando parliamo di risarcimento per strada dissestata vengono presi in considerazione diversi parametri quali la dimensione dell’insidia o l’illuminazione della strada. È molto importante sapere se l’automobilista conoscesse già i luoghi percorsi e dove il dissesto è collocato.
Il risarcimento può inoltre, essere ridotto, con un concorso di colpa, quando il conducente è corresponsabile per l’incidente nel caso ad esempio di superamento dei limiti di velocità.
Per il resto è bene sapere che il Comune è tenuto alla manutenzione della strada ed è responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’automobilista danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, bisogna tener conto che quanto più il pericolo può essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più è esclusa la responsabilità del titolare della strada.
Stesso principio viene adottato anche per i pedoni. Infatti non spetta alcun risarcimento al pedone per i danni conseguenti a una caduta dovuta alla presenza di un dissesto del marciapiede, qualora il danno sia riconducibile alla disattenzione del soggetto.
La responsabilità del Comune viene esclusa anche quando, in ragione della giovane età del danneggiato, questi, con un comportamento diligente, può agevolmente evitare l’insidia tramite una rapida manovra.
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