Si definisce infortunio sul lavoro qualsiasi tipo di lesione procurata in ambito lavorativo da un fattore violento in grado di provocare un’inabilità permanente totale o parziale oppure temporanea assoluta. Comporta, in sostanza, l’astensione dall’attività per più di tre giorni.
È fondamentale che sia stato il lavoro a determinare il rischio dell’infortunio, anche se questo avviene fuori orario.
La Cassazione non ha escluso in passato che un infortunio possa presentare i connotati della corresponsabilità .
Questa avviene quando, ad esempio, il datore dice a un dipendente che per fare un determinato lavoro deve mettere i guanti ma non viene ascoltato e il lavoratore si scotta gravemente le mani. Quest’ultimo diventa responsabile di quanto avvenuto. Tuttavia, anche il datore di lavoro è responsabile per non aver controllato che il dipendente indossasse effettivamente i guanti prima di svolgere quella determinata attività.
Più recentemente, però, la Suprema Corte ha stabilito che non esiste questa sorta di concorso di colpa quando il datore non previene ogni rischio legato all’eventuale negligenza o imprudenza dei dipendenti.
Dunque il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottato le necessarie misure, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente.
La legge prevede, in caso di infortunio sul lavoro, una sanzione per l’azienda che ha un interesse o un vantaggio per la mancata predisposizione delle misure di sicurezza in grado di provocare lesioni personali colpose oppure la morte di un lavoratore. Tuttavia, il pubblico ministero deve controllare se prima dell’incidente l’impresa ha predisposto un modello organizzativo e di gestione del rischio conforme alle norme e attuato in modo efficace.
Se il giudice non riesce a provare che l’azienda ha avuto un interesse economico a non rispettare le misure di sicurezza, non è possibile applicare le sanzioni. Deve essere dimostrato dal Pm, in sostanza, che l’imprenditore non ha messo in atto le dovute cautele a tutela dei lavoratori per aumentare il proprio guadagno o il proprio risparmio.
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