La giurisprudenza ci dice che il sussidio erogato dall’Inps spetta solo nel caso di perdita del posto di lavoro per circostanze diverse dalla propria volontà. Il che significa inequivocabilmente che la disoccupazione spetta essenzialmente in caso di licenziamento.
Inoltre la Naspi viene erogata anche in caso di dimissioni per giusta causa, quando cioè il dipendente è costretto a “licenziarsi” per colpa di una grave inadempienza commessa dal datore di datore di lavoro.
L’assegno di disoccupazione spetta sia in caso di licenziamento per motivi disciplinari (ossia per una grave condotta commessa dal dipendente) che per licenziamento per motivi economici (ossia per ragioni collegate alla produzione o all’organizzazione aziendale: è il cosiddetto «licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Il licenziamento per motivi disciplinari può avvenire senza preavviso (e in tal caso si parlerà di «licenziamento per giusta causa») o con preavviso («licenziamento per giustificato motivo soggettivo»). La differenza tra le due ipotesi sta nella gravità della condotta commessa dal lavoratore: di massima serietà nel primo caso e di minore gravità nel secondo.
Il dipendente che non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione commette illecito disciplinare. Di solito i contratti collettivi nazionali stabiliscono l’entità delle sanzioni commisurate ai giorni di assenza ingiustificata. Nei casi più gravi il datore può intimare anche il licenziamento per giusta causa.
Prima del licenziamento, il dipendente riceve però una lettera di contestazione con cui gli viene dato un termine di 5 giorni per presentare difese. Una volta terminato tale termine, il datore di lavoro comunica l’eventuale provvedimento disciplinare.
Se dunque è vero che, nel caso di assenza protratta per più giorni, il dipendente che non va a lavorare può essere licenziato in tronco, è anche vero che questi può, proprio a causa di ciò, ottenere l’assegno di disoccupazione.
Attenzione però: l’assenza ingiustificata viene spesso usata come escamotage per licenziarsi e nello stesso tempo ottenere la disoccupazione. Infatti, seppur nella sostanza la scelta di non recarsi più al lavoro è imputabile al dipendente, l’atto formale del «licenziamento per giusta causa» proviene invece dal datore di lavoro. Ragion per cui si rientra nell’ambito delle ipotesi in cui l’Inps eroga la Naspi.
Proprio per arginare tale fenomeno la Cassazione ha previsto che tutte le volte in cui il dipendente viene licenziato per assenza ingiustificata, l’azienda può chiedergli il risarcimento del danno. L’ammontare del danno viene parametrato alla misura del cosiddetto ticket Naspi, ossia la tassa che l’azienda deve versare allo Stato ogni volta che procede a un licenziamento e che serve a finanziare la Naspi.
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