QUANDO COLPIRE UNA PERSONA CON IL CASCO COSTITUISCE REATO

QUANDO COLPIRE UNA PERSONA CON IL CASCO COSTITUISCE REATO

Colpire una persona al volto , anche se questa abbia indosso un casco integrale da moto, può considerarsi un reato? Secondo la Corte di Cassazione sì.

L’articolo 581 del Codice penale punisce chi percuote un’altra persona, sempre che da ciò non derivino ferite o altri danni. Si parla, in questo caso, di pena che prevede la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

Nel reato di percosse, quindi, non devono esserci conseguenze fisiche se non il semplice dolore.

Nel reato di percosse rientrano anche gli schiaffi, la tirata di capelli, il calcio nelle parti basse, lo strattone per un braccio, lo spintone verso un muro in modo da procurare lievi contusioni. Sono tutti comportamenti caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona. 

Se l’azione violenta fosse solo simbolica, rivolta cioè a procurare una sofferenza non già fisica, si ricade nell’ingiuria. L’ingiuria non è più reato dal 2016 e costituisce solo un illecito civile a fronte del quale è possibile chiedere solo un risarcimento del danno.

Ebbene, secondo la Cassazione, si può condannare per il reato di percosse l’automobilista che, in occasione di un diverbio, colpisce con la mano il casco integrale indossato da un motociclista. Il gesto è violento e può procurare dolore alla vittima, seppur protetta dalle conseguenze ben peggiori che l’azione avrebbe potuto comportare se diretta sulla pelle.

Insomma, la presenza del casco è, secondo i giudici supremi, un mero dettaglio che non può far venire meno il reato di percosse.

Per il reato di percosse  è innanzitutto necessario che vi sia un contatto fisico tra l’aggressore e la vittima. Vi deve essere poi un’energia fisica esercitata con violenza.

Dunque, non conta che la persona offesa si giovi di protezioni, quando esse non facciano però venire meno l’idoneità della condotta violenta a produrre un’apprezzabile sensazione di dolore, vale a dire non siano tali da rendere la manifestazione di violenza di entità inavvertibile e simbolica.

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