Anche in condominio deve essere tutelato il diritto alla privacy. Tuttavia si deve tener conto della sicurezza comune, dalla condivisione degli stessi spazi e delle risorse economiche.
Questo vuol dire che ci sono alcuni dati che devono essere accessibili ai residenti dello stabile come, ad esempio, le generalità del titolare dell’immobile o lo stato dei pagamenti dello stesso, l’eventuale voto esercitato nel corso di una precedente assemblea.
Il responsabile del trattamento dei dati è l’amministratore. Ed è proprio questa responsabilità che, se non saputa gestire correttamente, potrebbe fondare la richiesta di risarcimento per chi dovesse vedere le proprie informazioni personali rivelate a soggetti privi di alcun interesse.
Ma quali sono le informazioni che l’amministratore può fornire in merito ai singoli condomini senza violare la loro privacy?
Egli deve innanzitutto consentire a ciascun condomino l’accesso alla documentazione contabile condominiale.
In ogni caso, l’amministratore non può mai rivelare dati sensibili dei condomini quali lo stato di salute, l’orientamento sessuale, le convinzioni religiose, ecc.
I dati dei singoli condomini sono custoditi nell’anagrafe condominiale, un registro che deve essere custodito dall’amministratore. Ma questi non ne è proprietario, infatti, la titolarità del registro è di tutto il condominio, quindi anche dei singoli condomini che vi possono accedere in qualsiasi momento senza doverne motivare le ragioni.
L’amministratore è tenuto a comunicare ai condomini che gliene facciano richiesta i nomi dei morosi, di chi cioè non è in regola con i pagamenti. Tali nomi possono essere comunicati anche nel corso dell’assemblea, a patto però che, alla stessa, non partecipino soggetti esterni al condominio.
Spesso accade che, all’atto delle trattative per l’acquisto di un appartamento, l’acquirente voglia conoscere lo stato dei pagamenti delle quote condominiali relative all’unità immobiliare in questione. Ciò perché egli sarà responsabile, in solido col venditore, per tutti i debiti relativi all’anno in cui il rogito viene comunicato all’amministratore e a quello precedente. Ma tale informazione non gli può essere rivelata dall’amministratore, essendo l’acquirente ancora un soggetto estraneo al condominio. Quindi l’amministratore, per non violare la privacy del venditore, dovrà rilasciare l’attestazione solo a quest’ultimo, che a sua volta la consegnerà all’acquirente.
Ancora è necessario sapere che non è possibile affiggere in bacheca avvisi per il pagamento delle quote con l’indicazione dei condomini che ancora non hanno regolarizzato la propria posizione. La bacheca infatti è di norma collocata in un luogo accessibile a tutti, anche agli estranei, sicché le informazioni in essa contenute devono preservare la privacy dei condomini da occhi indiscreti.
Allo stesso modo, la bacheca non può contenere l’indicazione dell’ordine del giorno di un’assemblea se in esso vi è il riferimento a uno o più condomini.
Se da un lato il singolo condomino può sì installare telecamere di sicurezza private a tutela della propria abitazione, queste non possono tuttavia inquadrare gli spazi comuni a meno che non si tratti di un impianto di videosorveglianza condominiale, voluto dall’assemblea.
I diritti che consentono limitazioni alla privacy dei condomini spettano solo ai condomini stessi e non ai terzi che, a seguito di un contratto di affitto, abbiano la detenzione dell’immobile. Questi infatti non possono essere considerati “condomini”.
L’illecito commesso dall’amministratore che viola la privacy dei condomini dà diritto alla vittima a esigere il risarcimento del danno a seguito di una causa civile. Attenzione però: l’amministratore potrebbe essere condannato anche penalmente.
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