Il nuovo Decreto che definisce i nuovi limiti di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati è stato da poco firmato. Tali limiti trovano applicazione da questo inverno. Il decreto prevede quindici giorni in meno di accensione e la riduzione di un grado della temperatura e di un’ora al giorno per il riscaldamento in questo inverno.
Inoltre, la temperatura nelle abitazioni, che è fissata a 20 gradi per convenzione, dovrà scendere a 19. Tuttavia, i Comuni hanno facoltà di accendere gli impianti termici alimenti a gas per un periodo diverso se sussistono situazioni climatiche particolarmente severe.
Da tali disposizioni sono esclusi i luoghi di cura, scuole e asili nido, piscine e saune. Ma anche gli impianti alimentari a energia rinnovabili e le strutture usate per attività industriali e artigiane.
Si stima che tali interventi riusciranno a portare a un risparmio di 2,7 miliardi di metri cubi di gas. L’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) pubblicherà a breve, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un vademecum fornendo alcune indicazioni per impostare la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.
Il Decreto definisce che le città vengano suddivise in sei fasce climatiche, in base al clima medio del comune.
Per le attività produttive dai 18 gradi, fissati per convenzione, per le attività industriali e artigianali la temperatura dovrà scendere a 17. Per gli altri ambienti si passa dai canonici 20 gradi a 19 gradi.
Per quanto riguarda i controlli sulla corretta applicazione di quanto stabilito nel Decreto, non è ancora chiaro come avverranno realmente.
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