PUBBLICAZIONE DELLE FOTO SUL WEB SENZA PRESTARE CONSENSO

PUBBLICAZIONE DELLE FOTO SUL WEB SENZA PRESTARE CONSENSO

Pubblicare un’immagine senza il consenso dell’interessato o di chi ne ha i diritti costituisce un illecito. E ciò vale anche nel caso in cui il soggetto fotografato si sia lasciato, consapevolmente, ritrarre nella foto. Ma attenzione: il semplice consenso allo “scatto” non implica anche il consenso alla pubblicazione.

La stessa amministrazione di Facebook, se fate ben attenzione, al momento del caricamento di immagini, chiede espressamente che le foto siano in legale possesso di chi le pubblica.

La Corte di Cassazione ha specificato che il consenso prestato a essere ritratti in fotografia non vale come scriminante quando l’immagine è pubblicata in un contesto diverso da quello originario.

Ognuno di noi gestisce come meglio crede la propria immagine: può concedere il permesso, concederlo solo parzialmente o negarlo. Inoltre, il consenso già rilasciato in precedenza può essere, in qualsiasi momento, revocato in tutto o in parte.

La Cassazione ha stabilito inoltre, che l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga l’autore al risarcimento dei danni non patrimoniali e, se esistenti, di quelli patrimoniali, i quali ultimi consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova in sede processuale.

Chi, dunque, vede pubblicata la propria immagine senza consenso potrà imporre la cancellazione della stessa all’illegittimo utilizzatore. Eventualmente potrà chiederne la cancellazione anche alla piattaforma su cui l’immagine risulti pubblicata.

Il decreto legislativo sul commercio elettronico (D.lgs. n. 70/2003), stabilisce inoltre che il gestore del sito risponde delle eventuali lesioni contestategli dai soggetti lesi da terzi.  Tanto è vero che la legge sulla privacy riconosce il diritto di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei propri dati personali.

A tale proposito l’art. 615bis del codice penale, ci dice che chiunque si procuri indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata nell’abitazione deve essere punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Dunque condividere foto su Facebook può essere un’attività assai compromettente. Una semplice svista o disattenzione può portare a conseguenze spesso non considerate, ma per certo non irrilevanti. Soprattutto laddove si tratti di pubblicazione di fotografie che ritraggano minorenni, la cui riservatezza va tutelata in maniera particolare.

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