QUANDO IL CONDOMINIO E’ RESPONSABILE IN CASO DI CADUTA DALLE SCALE?

QUANDO IL CONDOMINIO E’ RESPONSABILE IN CASO DI CADUTA DALLE SCALE?

L’art. 2051 c.c. pone in capo al soggetto che ha il “governo di un bene”, l’obbligo di risarcire i danni causati a terzi dalla cosa custodita, salvo il caso fortuito.

Quindi anche per danni causati nell’androne condominiale, il soggetto danneggiato, una volta provato il nesso causale tra bene in custodia e danno, non deve dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione posseduta dalla cosa; ma resta a carico del custode (dunque il condominio) offrire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità.

Il condominio ha il dovere di eliminare o di segnalare il pericolo connesso all’uso della parte comune; il condomino o il terzo non può utilizzare in modo imprudente il bene condominiale, al punto che l’imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di un’impropria utilizzazione, può anche integrare il caso fortuito.

L’art. 1227 c.c., comma 1, richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela; in altre parole quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.

Per ottenere un risarcimento, è dunque necessario porre in evidenza il fatto di essere stati nell’oggettiva impossibilità di prevedere il rischio e di evitarlo.

Ma attenzione: non è possibile limitarsi a dimostrare il fatto in sé, cioè la caduta e i danni fisici subìti, ma si deve anche provare che il danno è stato determinato da un fattore insidioso e nascosto. La conoscenza dello stato dei luoghi esclude poi ogni responsabilità in capo al condominio, con conseguente esonero dal risarcimento del danno.

Alla luce di quanto detto, quindi, non è possibile parlare di responsabilità del condominio per la caduta di un individuo su un gradino rotto già da tempo, se l’amministratore, su segnalazione di altri condomini, aveva provveduto a segnalare il pericolo.

 Nel caso, invece, di caduta avvenuta sulle scale condominiali con gradini bagnati per effetto della pioggia, si può parlare di un pericolo non segnalato e non prontamente rimosso dalla collettività condominiale. Si potrebbe parlare, però, di un concorso di colpa dell’infortunato che avrebbe dovuto usare una maggiore cautela nello scendere le scale.

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