L’art. 2054 del Codice civile sottolinea che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La regola del concorso di colpa paritario, dove la responsabilità del sinistro al 50% viene ripartita tra le parti, non è applicabile all’investimento di pedoni, perché riguarda esclusivamente i casi di incidente tra veicoli.
Dunque, fermo restando che anche il pedone quando si trova sulla strada ha degli obblighi di comportamento si tende ad attribuire la responsabilità del sinistro al conducente del veicolo investitore. ma ciò non avviene in automatico.
Il conducente può tutelare i propri diritti solo se riesce a dimostrare che il pedone ha posto in essere un comportamento incauto, imprevedibile ed azzardato, che rendeva praticamente impossibile impedire lo scontro tra la persona a piedi e l’autovettura.
È importante sapere che il Codice della strada, recentemente riformato, definisce il pedone come un utente vulnerabile, al pari delle persone con disabilità, dei ciclisti e in genere di “tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalle strade”.
Per questo motivo il pedone è tutelato in maniera più intensa dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale.
Nonostante ciò, l’art. 190 del Codice della strada impone ai pedoni una serie di obblighi di comportamento da tenere come quello di circolare sui marciapiedi o di attraversare sulle apposite strisce pedonali.
Per quanto concerne i conducenti, invece, l’art. 141 del Codice della strada impone ad essi l’obbligo di regolare la velocità del proprio veicolo in base alla tipologia del mezzo, alle caratteristiche della strada ed alle concrete condizioni di visibilità e di traffico, in modo da evitare “ogni pericolo per la sicurezza delle persone”.
L’art. 191 del Codice della strada, inoltre, dispone una serie di precauzioni a carico del conducente e in favore dei pedoni che attraversano la strada: in particolare, essi hanno la precedenza quando transitano sugli attraversamenti pedonali o anche quando “si trovano nelle loro immediate prossimità”.
Possiamo dunque affermare che il pedone non ha sempre ragione ma in pratica quasi sempre la ragione gli viene riconosciuta, specialmente dopo le ultime modifiche rafforzative del Codice della strada, che operano in suo favore.
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