La legge di conversione del Decreto Sostegni-ter ha previsto la riammissione ai benefici della “Rottamazione-ter” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine fissato dal precedente Decreto Fisco Lavoro n. 146/2021), le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento.
In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della Definizione agevolata versando le somme dovute entro il:
- 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
- 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
- e per le rate in scadenza nell’anno 2022 (di Rottamazione-ter e Rottamazione UE), il pagamento potrà essere effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.
Anche in questo caso sono previsti i 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco, oltre questo termine o per pagamenti di importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Altra novità introdotta riguarda le cartelle di pagamento notificate a partire dal 1° aprile 2022. Per queste ultime torna ad applicarsi il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica, per effettuare il pagamento, senza interessi di mora.
È importante sapere che, fino allo scadere del termine dei 60 giorni l’Agenzia delle entrate e riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
Altra novità introdotta con il Decreto Milleproroghe 2022 riguarda i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Molti non sanno che, il suddetto provvedimento aveva previsto la possibilità di presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 30 aprile 2022, per le somme ancora dovute, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Si ricorda che la decadenza per inadempienza si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, in particolare:
- per i piani di rateizzazione in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19, era stata prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa,
- per le rateizzazioni concesse dopo e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
- per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.
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