PUO’ UN CONDOMINO, SENZA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE, COLLEGARE LO SPAZIO COMUNE CON QUELLO DI SUA PROPIETA’?

PUO’ UN CONDOMINO, SENZA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE, COLLEGARE LO SPAZIO COMUNE CON QUELLO DI SUA PROPIETA’?

Può un condomino praticare un’apertura nel muro comune per mettere in collegamento un suo locale con una parte comune?

Secondo la giurisprudenza il principio della comproprietà dell’intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare a esso  tutte le modifiche al fine di una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell’esercizio dell’uso del muro e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato condominiale.

Da questo si evince che i condomini proprietari  delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l’esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 c.c., non pregiudichi la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato (Cass. civ., sez. II, 26/03/2002, n. 4314).

Dunque  l’apertura di varchi e l’installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominiale è considerata legittima se si rispettano questi limiti.  

Non si può quindi, sempre parlare di abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini. Anzi, anche gli altri inquilini del fabbricato potrebbero fare parimenti uso del muro stesso ai sensi dell’art. 1102 c.c., comma 1.

Ricapitolando, un condomino, nel caso in cui il cortile comune sia munito di recinzione che lo separi dalla sua proprietà esclusiva, può apportare a tale recinzione condominiale, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva. Per fare questo, non è necessario il consenso dell’assemblea condominiale a patto che tale varco non impedisca agli altri condomini di continuare ad utilizzare il cortile.

Contrariamente a quanto detto invece, è sempre da considerarsi vietata, in quanto configurante uso illecito di una cosa comune, l’apertura di una porta sul muro perimetrale di un edificio in condominio per mettere in comunicazione due unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario ma ubicate in due differenti edifici (Cass. civ., sez. II, 19/01/2022, n. 1619).

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