Con la circolare numero 122 del 27 ottobre 2022, l’INPS definisce le novità circa il congedo di paternità e maternità per i lavoratori autonomi, soffermandosi anche sul caso particolare in cui la cura dei figli e delle figlie sia affidata a una persona sola.
Grazie alle novità introdotte, il periodo massimo di congedo parentale che spetta alla madre o al padre con un contratto di lavoro dipendente nel settore privato che si occupa dei figli in via esclusiva è passato da 10 a 11 mesi. Mentre per 9 mesi si ha diritto anche a un’indennità del 30 per cento della retribuzione, per i restanti due mesi, invece, non si ha diritto ad alcuna indennità, ad eccezione di coloro che hanno un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Si può usufruire del congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino o della bambina.
La circolare INPS precisa che: “nel caso in cui sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato e il provvedimento di affidamento è trasmesso all’INPS a cura del Pubblico Ministero”.
Il recepimento della direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza che ha preso forma con il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità sul congedo parentale rivedendo in più punti il Testo Unico sulla maternità e paternità.
Le novità sono entrate in vigore dallo scorso 13 agosto. Un’attenzione particolare è stata riservata proprio alla madre o al padre che si trova a prendersi cura dei figli o delle figlie senza l’altro genitore.
Come già precisato dall’INPS con il messaggio n. 3066/2022, non sono stati ancora fatti gli aggiornamenti informatici necessari per adeguare la procedura di domanda alle novità.
È in ogni caso già possibile beneficiare delle tutele nella loro versione più ampia presentando richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente l’istanza tramite il portale INPS.