Archivio mensile Settembre 23, 2022

COME UN CITTADINO PUO’ RISPONDERE AD UN AVVISO BONARIO: IL CIVIS

Quando un contribuente riceve un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate solitamente ha 30 giorni di tempo per effettuare in pagamento dello stesso o, sempre entro 30 giorni, inviare un’istanza di autotutela tramite il Civis. Si tratta di un canale telematico di assistenza dedicato sia ai cittadini che agli intermediari.

Accade spesso che dal controllo automatico effettuato dall’Agenzia delle Entrate emerga un risultato diverso da quello indicato all’interno della dichiarazione del contribuente. Con il servizio di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sugli avvisi telematici disponibile sul canale CIVIS è possibile:

  • chiedere chiarimenti all’ufficio che ha emesso l’atto;
  • domandare il riesame della posizione lavorata segnalando le ragioni per cui si ritiene che il pagamento non sia dovuto.

Se le ragioni espresse tramite il canale CIVIS sono fondate si ottiene la rideterminazione della pretesa tributaria e la conseguente correzione della comunicazione di irregolarità precedentemente inviata.

Esistono dei dubbi che riguardano gli effetti della presentazione dell’istanza di riesame tramite il canale CIVIS, con specifico riferimento all’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui l’istanza di riesame venga inviata entro 30 giorni o successivamente alla scadenza degli stessi.

La norma stabilisce che il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità rappresenta il presupposto per la riduzione di sanzioni e interessi.

I benefici spettano anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con lieve ritardo, non superiore a sette giorni, rispetto al termine richiamato.

Nel caso di presentazione dell’istanza tramite CIVIS entro i 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, l’Agenzia afferma che, se a seguito dell’istruttoria la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione. In questo caso non saranno più dovute somme da parte del soggetto che ha presentato l’istanza di riesame.

Se, invece, la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione.

Dal ricevimento della comunicazione “definitiva” decorre nuovamente il termine di 30 giorni previsto per il pagamento di quanto risultante dall’avviso bonario: il contribuente può beneficiare, della riduzione delle sanzioni ad 1/3 sul debito che residua.

Se infine la richiesta viene respinta e dunque l’ufficio conferma le irregolarità comunicate in precedenza, il contribuente potrà beneficiare della riduzione delle somme dovute solamente se il pagamento di quanto dovuto avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione “originaria”.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO

QUANDO CONVIENE L’ESTINZIONE ANTICIPATA DI UN PRESTITO

Quando decidiamo di richiedere un prestito, a volte ci capita che, nel corso del tempo di avere la possibilità di restituire l’importo dovuto all’istituto di credito prima della scadenza naturale del contratto. In questo caso ci troviamo ad affrontare l’estinzione anticipata del nostro prestito.

Si tratta di un’operazione attraverso la quale il debitore deve restituire all’istituto creditizio il capitale residuo e gli interessi maturati fino a quel momento.

Ma attenzione: è sempre bene valutare la convenienza nell’affrontare un’estinzione anticipata di un debito verso la banca. Infatti, prima di decidere di optare per questa soluzione, è sempre consigliabile calcolare la quota che si dovrà restituire.

Per farlo è necessario verificare nel contratto il prospetto della situazione del finanziamento. Grazie a questo documento, che dovrebbe essere aggiornato allo scadere di ogni rata, è infatti possibile capire a quanto ammontano le quote di capitale residuo e di interessi che si devono ancora corrispondere in banca.

Estinguere anticipatamente un prestito può essere vista come una soluzione conveniente se ti trovi all’inizio del finanziamento e hai ancora molti interessi dovuti.

Se invece hai ormai rimborsato la quasi totalità del debito e degli interessi potrebbe non essere una soluzione così vantaggiosa.  Ci si potrebbe trovare nella situazione di dover pagare alla banca anche i mancati interessi sotto forma di penale.

In alcuni casi l’estinzione anticipata potrebbe prevedere il pagamento di una mora proprio in virtù del fatto che il finanziamento si conclude prima dei termini fissati nel contratto e concordati con la banca. A partire dal 1° giugno 2013 con la riforma del credito al consumo sono state introdotte nuove normative che hanno fissato nuove regole anche in materia di rimborso anticipato del prestito.

In particolare se la vita residua del contratto è superiore a un anno l’indennizzo previsto corrisponde all’1 % dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno l’indennizzo corrisponde allo 0,5 % dell’importo rimborsato.

La maggiorazione sopra descritta non è dovuta se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo o se l’importo rimborsato è pari o inferiore a 10.000 euro.

Altro motivo per cui non è necessario pagare l’indennizzo è quando il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto con un’assicurazione a garanzia del credito.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO

CANNA FUMARIA PRIVATA SU PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO: COME COMPORTARSI?

Il condomino che voglia procedere con l’istallazione della canna fumaria utilizzando il muro comune non ha bisogno di ottenere la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei condomini in quanto tale utilizzo rientra tra le facoltà consentite a ciascun condomino dall’art. 1102 c.c..

Secondo tale norma, è obbligo del condomino solo comunicare all’amministratore le modalità di realizzazione, in questo modo si mette il condomino a conoscenza dell’operazione che verrà eseguita e i condomini avranno, in questo modo, la facoltà di contestare quanto predisposto dal condomino.

L’installazione di una canna fumaria sul muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico.

Il muro perimetrale, infatti, appartiene a tutti i condomini per l’intera estensione dalle fondamenta alla copertura, anche in corrispondenza dei piani delle porzioni di proprietà esclusiva e adempie a talune funzioni principali indispensabili per l’esistenza stessa dell’edificio, quali quelle di sorreggere il fabbricato, di proteggere le unità abitative dagli agenti atmosferici, di consentire l’apertura delle porte e delle finestre.

Tuttavia esso possiede altre importanti funzioni accessorie, inerenti al suo ruolo quale parte essenziale della struttura del fabbricato: per esempio, consentire l’appoggio di targhe, travi, canne fumarie e simili.

Pertanto, l’utilizzazione del muro perimetrale comune da parte del singolo condomino per tali finalità, non alterando la naturale e precipua destinazione di sostegno dell’edificio condominiale, costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE UNA CASA AL PROPRIO FIGLIO SENZA ATTO NOTARILE

Quasi tutti sappiamo che il modo più semplice per donare una casa al proprio figlio è quello di recarsi dal notaio e sottoscrivere una donazione. Si tratta di un contratto con cui il genitore, senza ricevere nulla in cambio, regala l’immobile di cui è titolare al proprio figlio.

La donazione rappresenta a tutti gli effetti un anticipo sull’eredità: ciò che il figlio riceve in donazione dal padre, infatti, andrà calcolato nella propria quota legittima al momento della morte dei propri genitori.

Ma è possibile donare una casa al proprio figlio senza dover necessariamente passare dal notaio?

Se parliamo di donazione senza dover redigere un atto notarile, allora ci riferiamo alla donazione indiretta. In sostanza, i genitori non acquistano la casa per poi donarla al figlio, ma gli regalano i soldi che serviranno affinché lo stesso possa acquistarne direttamente una da intestare a proprio nome.

Questo tipo di donazione non richiede il notaio solamente se, al momento dell’acquisto dell’immobile, venga dichiarato all’interno del rogito che è stato utilizzato il denaro ricevuto in regalo dai propri genitori.

Anche se è vero che in questo caso non è necessaria la figura del notaio per la donazione, questo servirà comunque per l’atto di compravendita del figlio che, grazie ai soldi dei genitori, può acquistare la casa.

Altro modo utilizzato per donare una casa al figlio senza andare dal notaio, è la cessione con obbligo di mantenimento.

Si tratta di un contratto con il quale un soggetto trasferisce un bene ad un altro che, in cambio, si impegna ad assisterlo per tutta la durata della sua vita.

Con questo accordo, l’ acquirente non paga un prezzo ma si obbliga ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali, vestiario, ecc.) e di “fare” (assistenza, pulizia della persona e della casa, compagnia, ecc.).

Anche la cessione con obbligo di mantenimento necessita della figura di un notaio per essere formalizzata.

Altro stratagemma utilizzato per donare una casa al figlio senza andare dal notaio è quello di ricorrere al cosiddetto contratto per persona da nominare.

Succede quando i genitori possono acquistare un immobile riservandosi, entro tre giorni dalla conclusione del contratto, di nominare il figlio affinché prenda il loro posto all’interno dell’accordo. Così facendo, l’acquirente finale risulterà a tutti gli effetti essere il figlio, anche se sono stati utilizzati i soldi dei genitori.

Anche in questo caso però, occorre la presenza del notaio se l’acquisto ha ad oggetto un immobile.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO

RACCOMANDATA CONSEGNATA IN RITARDO: I RIMBORSI PREVISTI

Cosa succede se le Poste consegnano in ritardo una lettera raccomandata? è possibile ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della loro lentezza. Lo stesso dicasi nel caso in cui la lettera arrivi a destinazione completamente rovinata o, ovviamente, nel caso in cui non arrivi mai al destinatario.

Del resto, alla base dell’affidamento di una lettera alle Poste vi è un vero e proprio negozio giuridico, riconducibile al contratto di spedizione, che viene stipulato nel momento in cui si paga il prezzo della raccomandata allo sportello, attestato dalla ricevuta di spedizione. È con queste operazioni, infatti, che si può dire che le volontà delle parti si incontrino.

Il contratto stipulato con l’invio della raccomandata, si trovano nella Carta dei servizi. Si tratta di un documento predisposto unilateralmente dalle Poste e disponibile sul sito web dell’azienda.

In caso di ritardo nella consegna o nelle altre ipotesi sopra viste è proprio a tale documento che occorrerà fare riferimento per capire come comportarsi. All’art 5 la Carta disciplina l’Assistenza, la procedura di Conciliazione e i reclami, all’art. 6 invece i rimborsi, gli indennizzi e i ristori.

Tra le ipotesi per le quali è possibile presentare reclamo rientrano sia il ritardo nel recapito, che il mancato recapito, che il danneggiamento o la manomissione totali o parziali del plico.

La presentazione del reclamo è diversa a seconda che il soggetto richiedente sia o meno contrattualizzato.

Ricordiamo inoltre che i rimborsi, gli indennizzi e i ristori spettano solo per i servizi per i quali è possibile determinare i dati relativi alla spedizione, alla destinazione e alla consegna in modo certo, in conformità sia alla legislazione nazionale vigente che alla Convenzione Postale Universale ratificata anche in Italia.

Al ristoro dei danni per il disservizio delle poste e previsti dalla carta dei Servizi si affiancano quelli che è possibile richiedere in sede giudiziaria. A questo proposito è interessante segnalare l’ordinanza della Cassazione n. 5231/2022, avente ad oggetto la domanda risarcitoria avanzata per chiedere i danni derivanti dalla tardiva consegna di una raccomandata inviata da un’ Università. Sui danni richiesti gli Ermellini, nel rigettare il ricorso hanno avuto modo di precisare che: “La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (sentenza 30 settembre 2016, n. 19604); ed ha anche affermato che tale perdita implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO

COME VOTARE IL 25 SETTEMBRE?

Domenica 25 settembre 2022 siamo tutti chiamati a votare per le elezioni politiche che muteranno i componenti di Camera e Senato.

Si dovranno votare 600 deputati in tutto, 400 alla Camera e 200 al Senato e per l’elezione dei membri del Senato potranno votare anche coloro che non hanno ancora 25 anni.

Il sistema elettorale proporzionale (per designare 245 posti alla Camera e 122 al Senato) è quello che vige nei collegi plurinominali. In pratica ogni partito o colazione di partiti presenta una determinata lista di candidati e in base ai voti ottenuti ottiene un certo numero di seggi, a condizione che superi la cosiddetta “soglia di sbarramento” del 3% per ogni partito e del 10% per ogni coalizione.

Il sistema maggioritario invece è quello che viene applicato nei collegi uninominali. In questo caso a vincere è il candidato che prende anche un solo voto in più rispetto agli altri. Con questo meccanismo di voto si assegnano 221 posti in Parlamento e 74 al Senato.

Per quanto riguarda i restanti 8 deputati e 7 senatori, questi vengono eletti dalla circoscrizione estera.

Giunti ai seggi, che saranno aperti dalle 7 della mattina dino alle 23.00, verranno consegnate due schede:

  • la scheda gialla per l’elezione dei membri del Senato;
  • la scheda rosa per l’elezione dei membri della Camera.

Attenzione: non è ammesso il voto disgiunto. Su ogni scheda si potrà esprimere un solo voto.

I simboli delle liste o i gruppi di liste nei collegi plurinominali sono soggetti al sistema proporzionale, mentre il nome del candidato nel collegio uninominale al sistema maggioritario.

Il voto lo si esprime correttamente tracciando un segno sul rettangolo con all’interno il simbolo della lista e i nomi dei vari candidati del collegio plurinominale. In questo modo il voto vale per il candidato nel collegio uninominale e per la lista nel collegio plurinominale.

Se si appone un segno sul simbolo della lista il voto vale anche per l’uninominale collegato e viceversa. Stessa cosa se si traccia un segno solo sul simbolo di una lista che fa parte di una coalizione. Il voto in questo caso va sia alla lista che al candidato uninominale.

Non è sbagliato neppure apporre un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste della coalizione che si trova al centro di ogni rettangolo che contiene sotto i vari simboli dei partiti.

Il voto in questo caso viene attribuito anche alle liste collegate, in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale da ogni singola lista.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO

NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DEI MONOPATTINI

Con il decreto infrastrutture n. 121/202 cambiano i requisiti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, che oltre alla potenza non superiore ai 50 Kw e all’assenza di poste a sedere, dovranno avere un segnalatore acustico, un regolatore di velocità e la marcatura CE.

I monopattini che non saranno in possesso di queste caratteristiche non potranno circolare.

Chi circola con un monopattino che non ha i requisiti sopra indicati è soggetto inoltre a una multa da 100 a 400 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino.

Dal 2022 questi monopattini dovranno avere anche indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per quelli già in circolazione scatta l’obbligo di adeguamento entro e non oltre il 1° gennaio 2024.

Previa delibera della Giunta Comunale potranno essere attivati servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free floating.

La delibera dovrà però stabilire il numero massimo di licenze, il numero massimo dei monopattini che potranno circolare, l’obbligo della copertura assicurativa per chi effettuerà il servizio di noleggio, le modalità di sosta consentite ed eventuali limiti alla circolazione.

Trascorsi 30 minuti dopo il tramonto e per tutto il periodo in cui ci sarà buio chi circolerà con un monopattino dovrà indossare il giubbotto e le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Da mezzora dopo il tramonto inoltre i monopattini, durante il periodo dell’oscurità e comunque quando le condizioni lo richiederanno potranno circolare su strada pubblica solo se dotati anteriormente di una luce bianca o gialla fissa e di una luce posteriore rossa fissa, entrambe accese e funzionanti. I monopattini elettrici devono inoltre essere muniti di catadiottri rossi posteriori.

Viene fissata a 14 anni l’età minima per poter utilizzare i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Per questi soggetti però, a differenza di coloro che hanno già compiuto i 18 anni, è previsto l’obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate .

È severamente vietato trasportare sui monopattini persone, animali o oggetti, trainare veicoli, frasi trainare o condurre animali.

Vietata anche la circolazione sui marciapiedi, in cui il monopattino può essere condotto a mano.

Vietato circolare contromano ad eccezione che sulle strade con doppio senso ciclabile.

I monopattini dovranno essere condotti sempre con due mani, sarà consentito staccare la mano dal manubrio solo per il tempo necessario a segnalare la svolta se il mezzo non sarà dotato dell’indicatore di direzione.

Viene inoltre introdotto il limite dei 6 km/h quando si circola nelle aree pedonali e dei 20 in tutti gli altri casi visti sopra.

Chi viola tutti i limiti suddetti sarà soggetto a una sanzione che varia da 50 a 250 euro.

Non si potrà sostare a bordo del monopattino sui marciapiedi a meno che il Comune non individuerà aree apposite le cui coordinate GPS dovranno essere consultabili sul sito del Comune. I monopattini potranno sostare però nelle aree destinate al parcheggio dei velocipedi, dei ciclomotori e dei motocicli.

Chi violerà il divieto si sosta sarà soggetto alla sanzione prevista per la sosta vietata dei ciclomotori e dei motoveicoli da euro 41 a euro 168.

Chi offrirà servizi di noleggio dei monopattini dovrà acquisire la foto del mezzo alla fine del noleggio per contrastare il fenomeno dei parcheggi selvaggi e irregolari. In accordo con i Comuni inoltre dovranno anche organizzare campagne informative per educare all’uso corretto del monopattino e inserire nelle app in dotazione per il noleggio le regole fondamentali di utilizzo del mezzo, ricorrendo a tutti gli strumenti tecnologici più idonei a supportare il rispetto delle regole.

I monopattini nel rispetto del limite dei 50 km/h potranno circolare solo sulle strade urbane, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade con priorità ciclabile, su piste ciclabili con sede propria o sua corsia riservata e infine dovunque è consentita la circolazione dei velocipedi.

La normativa che riforma le regole per i monopattini prevede infine che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell’Interno e con quello dello sviluppo economico, avvierà un’istruttoria per verificare se sarà necessario introdurre l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile contro i danni a terzi anche in relazione alla circolazione dei monopattini elettrici.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO

NUOVA SOGLIA DI IMPIGNORABILITA’ PER IL FISCO NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI

Per tutti i pensionati che hanno una cartella esattoriale aperta con il Fisco arriva una buona notizia. Il decreto Aiuti bis ha istituito una nuova soglia di impugnabilità che permette alle cartelle esattoriali ricevute di essere bloccate.

Ma non solo: non potranno nemmeno essere pignorati i beni immobili e mobili di proprietà, sempre nel rispetto della nuova soglia.

Prima del decreto l’importo minimo vitale era fissato a euro 702,42.

Dopo l’approvazione del decreto aiuti bis sono state introdotte una serie di misure che dovrebbe sostenere le famiglie e le imprese. Tra questi anche il divieto di pignoramenti per le famiglie che hanno un basso reddito.

Per molti cittadini italiani, arriva lo stop al pignoramento delle pensioni fino a 1.000 euro.

Nulla cambia invece per coloro che hanno una pensione maggiore al nuovo importo di mille euro. Ma facciamo attenzione ad una precisazione: potrà essere accredita solo la somma eccedente l’importo stabilito. Se, dunque, un contribuente percepisce 1.500 euro di pensione, il fisco potrà trattenere solo la parte eccedente, cioè i 500 euro.

Ne consegue che, se un pensionato riceve mille euro mensili, ma ha un debito nei confronti del fisco, non dovrà più preoccuparsi della cartella esattoriale.

Questo non vuol dire che la cartella esattoriale sarà estinta: il pensionato continuerà ad avere un debito nei confronti dell’Erario.

Ma in che modo viene pignorata l’eccedenza della pensione ricevuta?

Sull’eccedenza dell’importo si applica il parametro dall’articolo 545 del codice di procedura penale. In questi casi dunque, si procede con il pignoramento di 1/5 per determinare il valore della somma pignorabile. Se consideriamo, ad esempio, una pensione di 1.500€, andando a sottrarre il nuovo limite vitali di 1.000€, il valore pignorabile è pari a 100€ mensili.

Attenzione però: ricordiamo che il provvedimento è solo per i pensionati e non include, almeno fino ad oggi, nessun altra categoria di lavoratori sia dipendenti che autonomi.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO

QUANDO E’ POSSIBILE ANNULLARE UN MATRIMONIO?

Quando una coppia decide di sposarsi per costruire una comunione di vita materiale e spirituale, incombe in una serie di diritti e doveri reciproci, come ad esempio l’obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale.

Per contrarre matrimonio è necessario: avere la maggiore età, la capacità di intendere e di volere,   la libertà di stato, la diversità di sesso, l’assenza di condanne penali per omicidio tentato o consumato a danno del coniuge dell’altro e l’assenza di legami di parentela, affinità, adozione o filiazione.

È bene sapere che non esistono diversi tipi di matrimonio, cambia solo il rito con cui lo stesso viene celebrato. È possibile scegliere tra:

  • il rito civile: il matrimonio viene celebrato in Comune dinanzi al sindaco oppure un suo delegato. In tal caso, le nozze sono regolate interamente dalla legge dello Stato;
  • il rito concordatario: è il classico il matrimonio celebrato in chiesa dinanzi al parroco. In questa ipotesi, le nozze sono valide sia per lo Stato sia per la Chiesa;
  • il rito religioso: è il matrimonio celebrato in chiesa, ma non trascritto nel registro di Stato civile quindi non produce effetti nel nostro ordinamento;
  • il rito acattolico: con questa espressione si intende il matrimonio celebrato da un ministro di culto non cattolico ammesso dallo Stato che, se regolarmente trascritto, produce anche effetti civili.

È difficile annullare un matrimonio concordatario o religioso in quanto la Chiesa, considera il matrimonio un sacramento indissolubile. Tuttavia, quando il consenso degli sposi risulta viziato, è possibile chiedere la dichiarazione di nullità.

Dunque, il matrimonio religioso può essere annullato in caso di:

  • esclusione di una delle finalità essenziali: come la procreazione dei figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale;
  • errore sull’identità o sulla qualità del coniuge;
  • violenza o timore;
  • mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi, compresa la riserva mentale e la simulazione.

Ma come procedere per annullare il matrimonio celebrato in Chiesa?

Innanzitutto è necessario rivolgersi ad un avvocato ecclesiastico, il quale, una volta valutati i presupposti per ottenere la nullità, deve preparare il cosiddetto libello, cioè l’atto introduttivo su cui è riportata per iscritto la storia della coppia, dal fidanzamento alle nozze. Tale atto deve essere depositato presso il tribunale ecclesiastico regionale del luogo di residenza della parte convenuta o del luogo di celebrazione del matrimonio. A questo punto, il vicario giudiziale designa un collegio composto da tre giudici, i quali avranno il compito di valutare gli elementi di prova, quindi sentire i coniugi e i testimoni. Tutte le udienze si svolgono in privato ed in assenza di pubblico.

Se la richiesta è ritenuta valida, il matrimonio canonico viene annullato.

Ma attenzione: la sentenza ecclesiastica non produce effetti nell’ordinamento italiano fino a quando non viene resa esecutiva attraverso il giudizio di delibazione.

È  necessario, quindi, rivolgersi alla Corte d’Appello competente per territorio, la quale deve procedere ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.

Soltanto dopo questo procedimento le parti sono libere di sposarsi una seconda volta in chiesa.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO

COME COMPORTARSI QUANDO I VICINI DI CASA SONO RUMOROSI?

A volte capita che all’interno di un condominio ci possano essere  vicini rumorosi che disturbano la quiete dello stabile. Cosa fare in questi casi?

La prima cosa da fare è sicuramente quella di cercare di dialogare con il vicino in maniera tranquilla esponendo in modo educato e civile la problematica.

Il regolamento condominiale, generalmente, nel dettare le regole relative all’amministrazione, all’uso delle cose comuni e ai diritti e agli obblighi di ciascun condomino sulle parti comuni, indica anche  le fasce orarie in cui i rumori sono consentiti, e quelle invece nelle quali è necessario rispettare il silenzio.

Molti non sanno che, in presenza di un condomino rumoroso anche nelle “fasce di silenzio”, ci si rivolge all’amministratore di condominio affinché convochi l’assemblea condominiale per discutere sul punto e dunque delibererare le relative sanzioni.

Ai sensi dell’art. 70 delle disposizioni attuative del c.c. “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad Euro 200,00 e, in caso di recivida, fino ad Euro 800,00 “.

Tale somma viene devoluta al fondo di cui l’amministratore condominiale dispone per sostenere le spese ordinarie del condominio.

Se  neppure la procedura condominiale  dovesse sortire l’effetto sperato sarà necessario agire, con l’assistenza di un avvocato, contro il condomino rumoroso. Si avvia una causa avanti al Tribunale Civile per chiedere la cessazione dei rumori, nonchè il risarcimento dell’eventuale danno provocato dalle immissioni rumorose.

Si ricorda che non tutti i rumori sono idonei a richiedere la tutela civile, ma solo quelli che superano la “normale tollerabilità“.

È bene sapere che i rumori molesti in condominio possono configurare anche come reato penale.

L’art. 659 c.p. sancisce infatti che, è punito “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, distruba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici…“

Ovviamente non ogni rumore è passibile di tutela penale.

Il reato si configura solo ove i rumori eccedano il limite della normale tollerabilità, e siano virtualmente in grado di infastidire un numero indeterminato di persone. “E’ quindi necessario che i rumori interessino una parte consistente degli occupanti il medesimo edificio” (sentenza Cass. n. 31741/2020 – fonte Leggi d’Italia).

Si consiglia, dunque, attraverso un esperto, di effettuare un’attenta analisi del caso concreto.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO