Quando un contribuente riceve un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate solitamente ha 30 giorni di tempo per effettuare in pagamento dello stesso o, sempre entro 30 giorni, inviare un’istanza di autotutela tramite il Civis. Si tratta di un canale telematico di assistenza dedicato sia ai cittadini che agli intermediari.
Accade spesso che dal controllo automatico effettuato dall’Agenzia delle Entrate emerga un risultato diverso da quello indicato all’interno della dichiarazione del contribuente. Con il servizio di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sugli avvisi telematici disponibile sul canale CIVIS è possibile:
- chiedere chiarimenti all’ufficio che ha emesso l’atto;
- domandare il riesame della posizione lavorata segnalando le ragioni per cui si ritiene che il pagamento non sia dovuto.
Se le ragioni espresse tramite il canale CIVIS sono fondate si ottiene la rideterminazione della pretesa tributaria e la conseguente correzione della comunicazione di irregolarità precedentemente inviata.
Esistono dei dubbi che riguardano gli effetti della presentazione dell’istanza di riesame tramite il canale CIVIS, con specifico riferimento all’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui l’istanza di riesame venga inviata entro 30 giorni o successivamente alla scadenza degli stessi.
La norma stabilisce che il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità rappresenta il presupposto per la riduzione di sanzioni e interessi.
I benefici spettano anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con lieve ritardo, non superiore a sette giorni, rispetto al termine richiamato.
Nel caso di presentazione dell’istanza tramite CIVIS entro i 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, l’Agenzia afferma che, se a seguito dell’istruttoria la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione. In questo caso non saranno più dovute somme da parte del soggetto che ha presentato l’istanza di riesame.
Se, invece, la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione.
Dal ricevimento della comunicazione “definitiva” decorre nuovamente il termine di 30 giorni previsto per il pagamento di quanto risultante dall’avviso bonario: il contribuente può beneficiare, della riduzione delle sanzioni ad 1/3 sul debito che residua.
Se infine la richiesta viene respinta e dunque l’ufficio conferma le irregolarità comunicate in precedenza, il contribuente potrà beneficiare della riduzione delle somme dovute solamente se il pagamento di quanto dovuto avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione “originaria”.
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